Segnali stradali e annotazioni

lun 18 ottobre 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min

E’ stato segnalato che una gran parte dei Comuni non tengono nel debito conto l’obbligo sancito dall’art. 77 Cds. Tant’è che molti sono stati i contenuti di decisioni di condanna, in via giurisdizionale, degli Enti citati, così da fare intervenire nella questione l’Associazione nazionale della segnaletica e della sicurezza stradale il cui Presidente ha ammonito:”Se il principio adottato dal Giudice di pace di Roma sarà invocato in altri Uffici giudiziari, potrebbero essere archiviate la gran parte delle infrazioni“. Nella sostanza sarebbero migliaia i Comuni che acquistano cartelli stradali da aziende di dubbia professionalità, preferendo risparmiare sui segnali piuttosto che assicurare il rispetto pieno delle norme poste in materia di circolazione stradale.

Con l’obiettivo di ovviare al descritto stato di cose, l’AISES (una sigla che accomuna una cinquantina di installatori) e l’IRSA (l’Istituto per la ricerca e lo sviluppo delle assicurazioni) costituirono un apposito Comitato al fine di arrivare a concretare una sorta di “certificazione delle tratte stradali“. Ciò premesso, riuscirà giovevole affrontare il caso di specie dei cartelli stradali privi di annotazioni sul retro, che qualcuno considera addirittura fuorilegge, ipotizzando un caso emblematico, peraltro già sottoposto nelle sue grandi linee all’esame degli Uffici dei Magistrati di prossimità. Preliminarmente sarà opportuno dare conto di una Nota del Ministero dei Trasporti secondo cui la mancata indicazione degli estremi dell’ordinanza di apposizione sul retro dei segnali stradali non basta a rendere inefficace il divieto imposto ed annullabili gli accertamenti posti in essere. La circostanza, chiarita con la nota n. 3773/2004, pose mano ad una situazione molto dibattuta pure dalla giurisprudenza di merito, tant’è che – secondo alcuni Uffici del Giudice di pace - l’indicazione fornita dal Regolamento per l’esecuzione e l’attuazione del Codice stradale contrasterebbe con questo parere.

Letteralmente, l’art. 77 del dPR n. 495/1992 dispone che “per i segnali di prescrizione, fatta eccezione per quelli usati nei cantieri stradali, devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza di apposizione”. Pertanto – secondo alcune pronunce – sarebbero illegittimi i verbali riferibili ad una segnaletica stradale carente di questa indicazione obbligatoria. Il Direttore del Dipartimento trasporti terrestri fornì una diversa precisazione al riguardo, specificando che “laddove il legislatore, dalla mancata apposizione sul segnale degli estremi autorizzativi, ha voluto far discernere una vera e propria causa di inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato”. In pratica, spiega il Ministero dei Trasporti, l’art. 5 Cds “attribuisce agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere alla regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei cartelli e per fissare i termini di decorrenza del provvedimento connesso, pure in funzione dell’art. 37 che – al c. 3 – prevede il ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono, o autorizzano, la collocazione di segnaletica entro un termine che decorre proprio dalla stessa data del provvedimento. L’utente della strada (c. 2, art. 38) è tenuto comunque al rispetto delle prescrizioni imposte con la segnaletica collocata su strada, ed è soggetto alle eventuali conseguenze sanzionatorie dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano comunque la loro funzione”. A sostegno di tali argomentazioni, la risoluzione richiama pure la sentenza n. 6474/2000, della Sezione III civ. della Corte di Cassazione.

Claudio de Luca

 

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