Ausiliari del traffico e contestazione immediata

lun 06 dicembre 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min

Agli ausiliari del traffico, o della sosta, sono conferite le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni relative alla sosta; e, eventualmente, per quanto riguarda i dipendenti delle società che hanno in concessione il trasporto pubblico di persone, pure quelle relative al transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. Il caso prospettato in rubrìca si riferisce proprio a quest’ultima figura, incaricata di accertare anche violazioni dinamiche per cui si possa rendere necessario intimare l’alt ad un veicolo per procedere alla contestazione immediata, ai sensi dell’art. 200 del Codice stradale. Pur tuttavia, a un obbligo regolarmente previsto dalla legge, non corrispondono adeguati strumenti, poiché tali soggetti non sono forniti (e non devono esserlo) di una divisa simile a quella degli organi di polizia stradale (poiché tali non sono) né per questo possono fare uso del particolare segnale distintivo previsto dalle norme e dal Regolamento per la circolazione.

Per tali motivi non pare possibile intimare l’alt al veicolo nei modi regolamentari, e quindi diviene legittimo il successivo ricorso alla procedura di notificazione dell’art. 201, valendo l’obbligo di contestazione immediata di cui al precedente articolo solo quando questa sia possibile. Ciò posto, per meglio far comprendere, ammettiamo che, in una certa data, venga accertata - a carico del conducente di un veicolo - la violazione dell’art. 7 del d. lgs. n. 285 del 1992, consistente nell’aver transitato nella corsia riservata ai mezzi pubblici. La mancata contestazione era stata chiaramente motivata dall’accertatore: la carenza era dipesa non da una propria scelta quanto piuttosto da una ragione obbiettiva. In effetti l’infrazione era stata rilevata soltanto quando l’accertatore aveva avuto la certezza degli elementi necessari (ed il conseguente processo verbale riportava tutti i dati di identificazione del veicolo), avendo osservato il comportamento del veicolo ed il fatto che lo stesso aveva percorso l’intero tratto della corsia riservata.

Nel caso ipotizzato, vista la conformazione dello stato dei luoghi (strada rettilinea), era possibile seguire il veicolo con lo sguardo lungo l’intero tratto interessato. Inoltre, l’accertatore aveva fatto rilevare l’impossibilità e/o la difficoltà di intimare l’alt ai veicoli in detta corsia in quanto si sarebbero creati ostacoli alla fluidità della circolazione dei mezzi pubblici, considerata pure la mancanza di spazi laterali idonei per fare accostare gli stessi (i pochi stalli di sosta presenti erano occupati da veicoli), ragion per cui non sarebbero sussistite le condizioni di sicurezza per una operazione complessa, quale appunto il fermo ed il conseguente controllo del veicolo.

Occorre altresì evidenziare che chi aveva redatto il verbale riveste la qualifica di ausiliario del traffico. Pertanto, pur volendo, non avrebbe potuto intimare l’alt ai veicoli in quanto non dotato dei mezzi (quale la paletta, il segnale distintivo, ecc.) previsto dall’art. 12, c. 5, del succitato d.lgs. n. 285/1992, in dotazione alle Forze di polizia. Ed ecco perché, sulla base del disposto degli artt. 200 e 201 del Codice stradale era stata eseguita la contestazione differita, dando atto nel verbale notificato della valenza dei motivi della mancata immediata contestazione.

Pertanto l’eventuale ricorso a tale procedura è da ritenere perfettamente legittimato dall’art. 200 laddove si prescrive che l’infrazione deve essere sì contestata, ma solo quando sia possibile procedere in tal senso. Tale inciso racchiude tutti i casi in cui, per ragioni concrete ed obbiettive, quale quella di cui sopra si sono discussi i termini, non si sia potuto dare luogo alla contestazione, riportando le motivazioni di tale impedimento (come sostenuto chiaramente dalla norma). Se ne può concludere, allora, che il trànsito nella corsia riservata ai mezzi pubblici è stato correttamente accertato dall’ausiliario e che la notifica del verbale è avvenuta nei tempi e nei modi di legge; che la mancata contestazione è stata correttamente motivata e che l’omissione si basa su constatazioni oggettive di impossibilità, come redatto da un pubblico ufficiale che fa fede dei fatti riportati, sino a querela di falso (articolo 2700 C.c.).

Claudio de Luca

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