Cosa fare quando si eredita un veicolo

lun 17 gennaio 2022
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Cosa fare quando si erediti un autoveicolo ©n.c.
Cosa fare quando si erediti un autoveicolo ©n.c.

Un bene si eredita quando il proprietario muore e lo lascia (testamento o successione) ai parenti suoi discendenti. In proposito occorre seguire una procedura specifica per regolarizzare il passaggio, con pratiche e costi da sostenere. Tutto parte dalla necessità di autenticare la firma dell’erede sull’atto di accettazione dell’eredità, dopodiché occorre registrare quest’ultima negli uffici dell’Aci. Ma bisogna prestare particolare attenzione quando vi siano più eredi con i medesimi diritti. Nel caso di un autoveicolo rimasto intestato a persona defunta, con violazione accertata successivamente alla data di morte (e, quindi, con infrazione palesemente commessa dagli eredi), le modalità procedurali relative all’attività di notificazione si fanno più difficoltose, cosicché non sarà inopportuno esaminare il caso – peraltro frequente – con il Codice civile alla mano.

Ciò posto, venendo ai particolari, nell’ipotesi di morte, senza testamento, di un soggetto, sposato con figli, intestatario di un autoveicolo, succedono a costui la moglie ed i figli in parti uguali. Recita così l’art. 581 e 542 C.c. L’intestazione a tutti gli eredi presuppone la predisposizione di un’autocertificazione della qualità di eredi redatta da uno solo degli stessi, con l’indicazione del nominativo e della data di decesso del ‘de cuius’; di una dichiarazione di accettazione di eredità da parte di tutti gli eredi, con firma davanti al Notaio (art. 2648 C.c.). Se si volesse intestare l’autoveicolo ad uno solo degli eredi, si deve fare ricorso ad un nuovo contratto di compravendita, con cui gli eredi trasferiscono la loro quota all’unico intestatario (art. 2660 C.c.). In tale ipotesi le due formalità possono essere presentate al Pubblico registro automobilistico, contestualmente, entro 60 gg. dalla data di autenticazione dell’atto di accettazione. L’intestazione ad uno solo degli eredi è possibile anche per rinuncia al complesso dell’asse ereditario da parte degli altri eredi (ma la rinuncia deve essere totale, e non limitata, o parziale).

Quando tra gli eredi vi siano dei figli minori, l’accettazione deve essere effettuata con beneficio di inventario (art. 471 C.c.); l’eventuale vendita della quota del figlio minore presuppone l’autorizzazione del Giudice tutelare (art. 375 C.c.). L’utilizzo del veicolo da parte degli eredi è sempre consentito; ne consegue che diverrà sicuramente più facile effettuare la notifica al trasgressore in questa fattispecie. Per la precisione va riconfermato che l’autoveicolo, già in proprietà al defunto, non è soggetto a denuncia di successione presso l’Ufficio del registro, ma a semplice trascrizione al PRA del passaggio di proprietà, in capo all’erede (come sopra individuato) ed attuale proprietario, previo pagamento dell’imposta erariale di trascrizione che sostituisce quella di successione. La legge stabilisce che gli eredi comunichino appena possibile il decesso alla compagnia assicurativa, per non rischiare una mancata copertura nel caso di un eventuale sinistro. Il contratto può essere estinto e la parte di premio non goduta restituita, o trasferita al nuovo intestatario della polizza-auto. Le Compagnie provvederanno a richiedere la documentazione necessaria per la modifica del contratto. Per regolarizzare la successione di un’automobile va pagata l’Imposta provinciale di trascrizione il cui costo è variabile in base alla provincia di residenza e a seconda del tipo di veicolo. Contestualmente vanno pagati gli emolumenti Aci e l’imposta di bollo per la registrazione al Pra.

Rinunciare all’eredità dell’auto è possibile, come nel caso di un automezzo in pessime condizioni oppure gravato da debiti (bolli non pagati, che vanno saldati al netto delle sanzioni). Gli eventuali accertamenti notificati al defunto non devono essere assolti. La morte del destinatario va comunicata all’ente che l’ha applicata.

Claudio de Luca

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