Cambiamenti di direzione e incroci di traiettorie

lun 23 maggio 2022
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Incroci di traiettorie ©TermoliOnLine
Incroci di traiettorie ©TermoliOnLine

Ogni manovra, che, in qualche modo, possa riuscire idonea a creare un incrocio di traiettorie, è potenzialmente pericolosa. Cosicché, per essere eseguita correttamente, rimane necessario il rispetto delle prescrizioni elencate nel Titolo V del Codice della strada, riferendosi - in particolare - a quelle indicate dall’articolo 154. Quando il cambiamento di direzione potrebbe rappresentare un pericolo, il conducente deve desistere dalle sue intenzioni e cercare un luogo più idoneo per eseguire la manovra o, in alternativa, deve attendere un momento più adatto. Il verificarsi di un sinistro pone sul capo di colui che abbia violato la norma citata una presunzione di responsabilità nella causazione dello stesso; cosicché, per liberarsi (sia di tale onere sia di quello relativo alla violazione amministrativa od al fatto penale), deve dimostrare l’assenza dell’elemento soggettivo per causa di forza maggiore o per caso fortuito. Ma entriamo più nel dettaglio.

La sanzione relativa alla violazione dei commi 1, lettera a), e 8, del succitato articolo del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, prescrive - per chi intenda voltare a destra o a sinistra - “di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo od intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi”. Ove si fosse verificato un incidente, sarebbe necessario - da parte degli operatori intervenuti - vagliare adeguatamente la condotta dei protagonisti, eventualmente rilevandone la fondatezza (o l'infondatezza) quando gli accertatori, in considerazione dello stato dei luoghi, dei danni rilevati sui veicoli coinvolti e della posizione dei mezzi, avessero ritenuto di elevare, tra le altre, la violazione dell’articolo 154. Ciò perché tale norma prescrive particolari cautele da adottare al momento di porre in essere una delle manovre precisate nel corpo della suddetta norma, tra cui quella di svolta.

Il conducente, infatti: 1) ha l’obbligo di presegnalare, con sufficiente anticipo, l’intenzione di svoltare e di continuare - con la segnalazione - per tutto il tempo della manovra; 2) deve spostarsi verso la linea di mezzeria senza valicarla; 3) deve accertarsi di non costituire pericolo, o intralcio, per gli altri utenti della strada, tenendo conto della loro posizione, della distanza e della direzione. Tali obblighi impongono all’utente di desistere da eventuali manovre quando queste possano creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione; di controllare che nessun veicolo (che segue) abbia iniziato, o segnalato, l’intenzione di sorpassare (perché, in tal caso, sarebbe necessario attendere la fine della manovra). Ma non basta, perché, nell’esecuzione della stessa, il conducente deve evitare rallentamenti o comunque comportamenti ulteriori che possano costituire causa di incidente. Inoltre, non meno importante, l'autista deve accertarsi che i veicoli che seguano abbiano percepito le segnalazioni e/o lo spostamento del veicolo.

Alla luce dei suesposti principi, a nulla varrebbe - da parte del conducente - eccepire di aver effettuato le segnalazioni ove, poi, si sia compiuta la manovra di cambiamento di direzione senza di avere adottato ogni altra precauzione e/o senza accertarsi se altri abbiano percepito la segnalazione. E' principio che il ricorrente, ammesso e non concesso che abbia segnalato correttamente la manovra, non rimane - per questo - esonerato dal rispetto del comportamento descritto. Per tutto quanto sopra posto, ove si sia instaurato un contenzioso, davanti al Prefetto o dinanzi al Giudice di pace, chi sia intervenuto deve rassegnare adeguatamente le conclusioni del caso.

Claudio de Luca

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