Misuratori di velocità
Le verifiche devono essere necessariamente dimostrate
Con l'ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022 la Cassazione ha deciso che tutti gli strumenti di misurazione devono essere sottoposti ad omologazione perché non è sufficiente l'approvazione del Ministero, manco se l'accertamento fosse avvenuto con la contestazione immediata del superamento del limite di velocità. Vediamo perché. Nel caso di specie, un automobilista era stato immediatamente fermato, e sanzionato, da una pattuglia della Polizia locale per eccesso di velocità misurato elettronicamente. Sostenendo che lo strumento di misurazione fosse solo approvato e non anche omologato, il trasgressore aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Alessandria che, però, aveva confermato la validità dell'accertamento, in quanto l'apparecchio, benché non omologato, era stato oggetto di approvazione; inoltre l'organo di polizia stradale aveva eseguito la contestazione immediata.
In seguito al successivo ricorso davanti alla Corte di Cassazione, i Giudici della Suprema hanno cassato la sentenza del Tribunale di Alessandria, ricollegandosi alla pronuncia della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
La Cassazione, con il provvedimento citato in apertura, ha affermato che l'esecuzione di tali verifiche periodiche deve essere dimostrata (o attestata) con apposite certificazioni di omologazione e di conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o di dimostrazione il corretto funzionamento degli apparati. Non è sufficiente, pertanto, l'attestazione dell'omologazione. In merito a tale principio occorre osservare che - con i pareri dell'8 aprile 2020 e dell'11 novembre 2020 - il Ministero dei trasporti, a differenza di quanto affermato dalla Cassazione, ha ritenuto che la terminologia utilizzata dal legislatore nell'art. 45, comma 6, del Codice della strada e nell'art. 192 del relativo Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione porta a sostenere la totale complementarietà dei sistemi di approvazione/omologazione, dal momento che questi due vocaboli sono usati sistematicamente in correlazione tra di loro, uniti dalla congiunzione coordinativa “o”, in funzione di creare un'alternativa tra le due parole.
Il Ministero ha evidenziato, altresì, che le procedure di certificazione degli strumenti di controllo elettronico del traffico sono le stesse. Il decreto dirigenziale che, all'esito di un complesso procedimento autorizza la commercializzazione dello strumento di misurazione della velocità, attesta un'approvazione o un'omologazione, che di fatto sono attestazioni identiche. Quindi, l'unica differenza riguarda l'esistenza di norme tecniche di riferimento (e in tal caso c'è l'omologazione) oppure l'insussistenza di tali norme tecniche (e in tal caso c'è l'approvazione). Allo stato si rende opportuno un nuovo, necessario chiarimento del Ministero in relazione all'ordinanza n. 8694/2022 della Cassazione, che può produrre conseguenze operative molto importanti per gli organi di polizia stradale.
Claudio de Luca