Circolazione sui sentieri di montagna

lun 13 giugno 2022
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
4min
Sentieri di montagna ©Motorionline.com
Sentieri di montagna ©Motorionline.com

Se la Polizia locale fosse chiamata a rilevare un sinistro in un sentiero di montagna (dove due conducenti di 'trial' si sono scontrati, riportando gravi lesioni, a seguito di cui uno decedeva, occorre discutere se siano applicabili, o meno, le sanzioni del Codice stradale. Al di là della responsabilità penale e civile, i "Berretti bianchi" potrebbero ritenere sussistente anche quella amministrativa per le violazioni eventualmente ascritte ad entrambi i conducenti. Difatti nei sentieri di montagna potrebbero essere vigenti le norme del Codice stradale dal momento che vi avviene, di fatto e di diritto, un transito lecito di persone, animali e/o veicoli, cosicché la destinazione dei sentieri non può che essere quella inerente alla normale circolazione, quantomeno di pedoni ma anche di animali, veicoli a trazione animale, ovvero veicoli a motore.

L’art. 3, c. 1 (al punto 48) del Codice della strada, definisce il sentiero (o mulattiera o tratturo) una strada a fondo naturale, formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. Su tali arterie può, quindi, verificarsi una circolazione di animali, di pedoni, di veicoli a trazione animale, di greggi, di veicoli a motore, ecc.; e le norme del Codice si applicano sulle strade (come definite dall’art. 2) aperte al pubblico passaggio, destinate alla circolazione delle persone, degli animali e dei veicoli, prescindendo cioè dal concetto di proprietà o dalle caratteristiche tecniche dell’area (strada, piazza, fondo asfaltato, in terra battuta, ecc.). In tal senso, l’art. 1 della legge n. 990/1969 introdusse l’istituto dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli in circolazione su aree di uso pubblico (o aree a queste equiparate), precisando questa definizione all’art. 2, c. 2, del suo Regolamento d’esecuzione: “Sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico”.

La giurisprudenza è stata sempre improntata a questa definizione, affermando che, ai fini dell’applicazione delle sanzioni inerenti all’inosservanza delle norme che regolano la circolazione, si deve far riferimento non tanto al concetto di proprietà della strada quanto piuttosto alla sua destinazione. Ulteriore dottrina ha precisato: "Se un luogo pubblico, continuamente libero a tutti, di diritto e di fatto, non è destinato (e cioè riservato per uno scopo determinato) come percorso o passaggio per andare da un luogo ad un altro, segnato con una striscia di terreno battuto o in qualsiasi modo pavimentato, non è da definirsi, secondo il diritto, una strada. Per questa ragione, ai fini dell’applicazione delle norme del Codice, l'espressione 'destinata' potrebbe significare che sugli spazi usati irregolarmente per motocross, nell’ambito dei giardini pubblici, sulle spiagge e lungo la battigia, sulle passeggiate a mare dei centri abitati, nelle zone demaniali boschive e dovunque non vi sia una strada intesa nella sua eccezione più comune, non sono applicabili le regole del Codice; per cui, tra l’altro, vi si potrà circolare senza l’obbligo di assicurazione obbligatoria e senza patente di guida.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha fornito un’interpretazione in tal senso con riferimento specifico ai sentieri di montagna, partendo dal concetto opposto, proprio in relazione ad alcuni motociclisti sanzionati ai sensi della legge regionale (Liguria) n. 38/1992, applicata per avere circolato “fuori strada”, poiché in tale concetto l’organo accertatore aveva erroneamente fatto rientrare i sentieri. Il collegio aveva osservato che l’art. 2 della l.r.recita:“La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti la strada oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l’inversione di marcia, nonché le piazzole di intersecazione”. In sostanza la norma non fa riferimento solo a strade costruite dall’uomo, ma anche a strade a fondo naturale, costituitesi mediante il calpestio di uomini o animali, senza essere state predisposte dall’uomo.

Sul piano sistematico, dunque, occorrerebbe precisare cosa debba intendersi per “strada” e se possa elencarsi come tale anche un sentiero formatosi per calpestio. Pacifico che la legislazione secondaria di cui si tratta (che non potrebbe, comunque, per tale suo carattere superare i limiti di quella statale) debba essere interpretata anzitutto in coerenza con la prima (in tal senso Cass. n. 2479/2002); e lo stesso concetto era stato in passato ribadito dalla Cass. pen. in data 21 aprile 1965 per la guida senza patente avvenuta su un tratturo di montagna. Perciò, concludendo, se il transito di detti veicoli avviene su un’area non interdetta alla circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di soggetti che utilizzano questa viabilità secondaria ai fini del proprio spostamento, per qualsiasi motivo effettuato (lavoro, svago, motivi personali, etc.), si dovrà fare applicazione di tutte le norme del Codice strada, comprese quelle dei Titoli III, IV e V. Diversamente, qualora si individui un’area in cui sia interdetta la circolazione, riservandola al solo scopo degli allenamenti di Trial, su questa non saranno applicabili le norme del Codice, in quanto sarà consentito l’accesso solo a determinati soggetti opportunamente autorizzati.

Claudio de Luca

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