Incidente durante la scuola guida

lun 27 giugno 2022
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Scuola guida ©Investire Oggi
Scuola guida ©Investire Oggi

La velocità deve essere sempre moderata e idonea al fine di evitare incidenti. Naturalmente il principio assume valore particolare nei confronti di chi stia esercitandosi alla guida di un veicolo; tant'è vero che una deroga all’art. 116 Cds induce ad adottare una condotta prudente pure quando si sia accompagnati dall’istruttore. Di fatto, questi, pur dovendo intervenire tempestivamente nei casi di necessità, non potrebbe comunque svolgere tale funzione se non in presenza di velocità estremamente ridotte. Nel caso che qui si prospetta, il titolare dell’autorizzazione all'esercizio era titolare di una patente albanese in corso di validità; ma, essendo residente in Italia da oltre un anno, e poiché tale titolo non era convertibile, la circolazione avveniva in virtù del cosiddetto “foglio rosa” italiano e l’esercitazione, effettuata su di un veicolo, senza la presenza di un soggetto che potesse svolgere le funzioni di istruttore (titolare di patente della stessa categoria richiesta dall’allievo, conseguita da meno di dieci anni), risultava non consentita, concretando la violazione dell’art. 122.

Dopo un sinistro stradale, la Polizia locale accertava la violazione (art. 141, c. 1) a carico del ricorrente che circolava tenendo una velocità non commisurata alle proprie capacità, essendo titolare di un’autorizzazione ad esercitarsi ex-art. 122. Le violazioni si concretavano a seguito dell’esame complessivo degli elementi raccolti e si ricostruiva la dinamica dell'evento (art. 113, legge n. 689/1981), legittimante l’accertamento postumo di una violazione amministrativa quale è appunto quella prevista dall’art. 141 Cds. Per quanto concerne l’accertamento della violazione, si tratta di una mera constatazione; per quella di cui all’art. 141 occorre fare riferimento ai dati oggettivi raccolti 'in loco'. Nella consapevolezza che il verbale di accertamento così redatto non possiede la qualità di atto pubblico (ex art. 2700 C.c.), e che quindi non è tutelato dalla fede privilegiata che contraddistingue gli atti che attestano fatti a cui il pubblico ufficiale abbia assistito direttamente, diviene opportuno approfondire gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all’accertamento.

Il veicolo del ricorrente, transitando un tratto di strada rettilineo, caratterizzato da notevole traffico veicolare e pedonale, aveva mantenuto una velocità non prudenziale in relazione alle caratteristiche dell'arteria ed alle proprie capacità di guida. In effetti, sul terreno, venivano rilevate tracce di frenata per oltre 13 metri; dopo di che il conducente perdeva il controllo del veicolo, proseguendo ancora per altri 25, sino a terminare la corsa in mezzo alla vegetazione. Tenuto conto della lunghezza della frenata, dell’urto tra i veicoli e dei danni derivati (nonché del fatto che l'auto si era arrestata dopo altri 25 m.), è evidente che la condotta tenuta dal conducente non era stata osservante dell’art. 141; e, per questo, si procedeva con la sanzione relativa. Per quanto concerne il possesso della patente di guida albanese, si rilevava che l'istruttore aveva acquisito la residenza in Italia da oltre un anno e che era in possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi ex art. 122. Accanto a chi si esercitava, dunque, vi era persona priva dei requisiti previsti (c. 2), in quanto titolare da meno di 10 anni di patente peraltro di eguale categoria rispetto a quella per cui l'allievo aveva richiesto l’autorizzazione ad esercitarsi; per tanto il passeggero non poteva assumere la funzione di istruttore. Per quanto riguarda l’aspetto relativo al possesso del permesso internazionale di guida, della patente di guida rilasciata dall’Albania e dell’autorizzazione ad esercitarsi per il conseguimento della patente di cat. B, si rilevava che l'istruttore aveva acquisito la residenza in Italia da oltre un anno, pur mantenendo la cittadinanza albanese. Per tale motivo (art. 136, d.lgs. n. 285/1992), la patente extracomunitaria doveva essere convertita (entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia). Al momento non era possibile la conversione delle patenti albanesi; per cui, trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, il titolo ed il relativo permesso internazionale cessavano di avere efficacia sul territorio nazionale, pur potendo continuare ad esistere e ad essere utilizzati dal titolare per circolare all’estero, fino a che comunque non fosse stata rilasciata la patente italiana, in quanto, in ambito comunitario non è ammesso il possesso di più di una patente.

Per ciò stesso, in fase di esercitazione (ed in carenza di idoneo istruttore), soprattutto quando questa avvenga su strade molto frequentate, è necessario adottare una particolare prudenza e regolare la velocità in maniera tale da non creare pericolo per la circolazione; cosa che invece si è verificata nel sinistro sopra esposto che il ricorrente ha causato proprio per la sua condotta imprudente, imperita ed inosservante in assoluto delle norme che regolano la circolazione stradale.

Claudio de Luca

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