Infrazioni e verbali: attenti alle notifiche

lun 04 luglio 2022
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Verbali ©allaguida.it
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Codice della strada e verbali di accertamento: attenzione alle notificazioni.

Ricordarsi che una notificazione può essere sempre ritenuta sanata quando abbia sortito il suo specifico effetto. In questo caso ogni eventuale presunto errore di consegna, sia pure fatto presente nelle forme debite, sarebbe infondato e dell’infondatezza occorre dare atto, mostrando al Giudice di pace (o all'Autorità prefettizia adita) adeguata documentazione in proposito. La questione, dunque, riguarda un preciso aspetto del procedimento sanzionatorio, e fonda sul principio stabilito dal Codice stradale secondo cui, quando un atto abbia raggiunto il suo scopo, gli eventuali vizi 'debbono' ritenersi sanati. Immaginiamo, allora, che un utente della strada abbia impugnato un verbale di accertamento di infrazione per un presunto vizio di notifica.

Nella sostanza, una eventuale opposizione del Comune, tempestiva e depositata in uno con l'allegato verbale impugnato, diventerà inutile se l'Ente dimostra - con ogni evidenza, ed ai sensi di legge - che la consegna ha raggiunto lo scopo debito, vale a dire quello di rendere edotto il destinatario di quanto a lui addebitato e degli strumenti di pagamento o di difesa esercitabili. Naturalmente, in merito alla regolarità della notifica, occorre rilevare che la censura proposta è infondata perché avvenuta tramite il servizio postale (Poste italiane Spa) previa redazione del modello 23 L, relativo alla spedizione degli atti giudiziari, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 890/1982. Ed è proprio ciò a costituire prova provata della eseguita 'perfetta' notificazione.

Senza avere necessità di aggiungere altro, ma solo per mero tuziorismo, si fa presente a chi di dovere che la notifica ha comunque sortito l’effetto richiesto, vista la tempestività del ricorso e il verbale allegato allo stesso. Per quanto sopra detto, diviene pacifico che l’atto abbia raggiunto il suo scopo. Per ciò stesso trova giusta applicazione il principio di cui al c. 3 dell’art. 156 C.p.c., come per altro sostenuto da consolidata giurisprudenza. Ex plurimis: “Avendo il ricorrente proposto tempestiva e rituale opposizione, a norma dell’art. 22 della legge n. 689/1981, era stato raggiunto lo scopo a cui era destinata la notifica dell’ordinanza opposta" (Cass., n. 2184/1992). Infatti, "l’art. 18, c. 4, della citata legge n. 689, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme previste dall’art. 14 (che al c. 4 richiama le modalità previste dal Codice di procedura civile) rende applicabile l’art. 160 C.p.c., che fa salva la modalità di cui all’art. 159 sulla rilevanza della nullità” (Cass. civ. sez. I, sentenza n. 2099/1996).

Invece, nel caso di notifica del verbale ad un soggetto estraneo la soccombenza in giudizio è scontata, in quanto il Comune, seppure in maniera non colpevole, ha notificato il verbale al precedente proprietario del veicolo, individuato dagli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (Dittsis) o del Pra, non aggiornati in tempo. Ferma restando la possibilità per la P.a. di notificare l’atto all’effettivo trasgressore entro i termini previsti (art. 386 del Reg. es. ed att.), essa non può certo pretendere niente di più che non essere condannata alle spese, facendo leva sul fatto che le norme di dettaglio prevedono una forma esemplificata di autotutela, attivabile con qualsiasi mezzo, anche informale.

La Pubblica amministrazione, appena ricevuta notizia dell’errore (e verificata la correttezza dell’indicazione da parte del soggetto estraneo alla violazione), provvede a notificare l’atto all’effettivo destinatario; oppure, nel caso in cui la notifica non sia possibile, procede alla trasmissione degli atti alla Prefettura per l’archiviazione. In questi casi conviene procedere all’annullamento del verbale in autotutela (vista la certezza della conclusione del procedimento); e, se possibile, effettuare la notifica di un altro verbale all’effettivo obbligato 'in solido', presentando l’atto con cui si è provveduto all’annullamento e chiedendo la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

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