Contrassegni illeggibili

lun 12 settembre 2022
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Rc Auto ©Web
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Un contrassegno assicurativo illeggibile è da equiparare all’assenza dello stesso.

Un automobilista ricorre mettendo in dubbio la verbalizzazione degli accertatori; e conferma, in atti, che il contrassegno dell'assicurazione era stato - al contrario - regolarmente esposto. Gli agenti, dal loro canto, ribadiscono di non essere riusciti a leggerne il contenuto, ritenendo per ciò stesso di confermare l'accertata violazione prevista dall’art. 181 Cds. Il caso proposto pone in evidenza la leggerezza con cui a volte si presenta un’opposizione (tra l'altro per somme irrisorie), mettendo in dubbio la dichiarazione di due pubblici ufficiali; e ciò sia detto senza togliere alcunché al diritto di chiunque di far valere le proprie ragioni, reali o presunte che siano. Il fatto è che sono proprio questi casi a nascondere insidie impensabili, potendo comportare una querela di falso, con scarso successo per il ricorrente che si sottopone all'alea del rischio di essere denunciato per calunnia. Per capire meglio, 'sceneggiamo' il caso.

Viene impugnato un verbale relativo all’accertamento della violazione dell’art. 181 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui il contrassegno assicurativo di un veicolo non risultava leggibile ai due pubblici ufficiali che avevano redatto il verbale. Nella memoria il ricorrente sostiene che il documento, invece, era leggibile e che, del fatto, potevano testimoniare i due testi che lo avevano accompagnato a riprendere il veicolo, dopo un pranzo consumato insieme. I due Vigili urbani, nel verbale di accertamento (costituente atto pubblico, facente fede dei fatti in esso descritti sino a querela di falso) avevano dato atto di qualcosa di diverso, e cioè che il contrassegno non poteva essere letto in relazione ai suoi dati essenziali, stante la posizione dello stesso e la presenza di un vetro oscurato. In buona sostanza, con la frase "senza esporre il contrassegno comprovante la copertura assicurativa”, i due pubblici ufficiali intendevano dire che sul veicolo poteva essere esposto qualsiasi documento, ma che quello ritenuto esposto con la modalità descritta non comprovava alcunché. Difatti non era stata accertata la violazione dell’art. 193 (prevista per l’assenza della copertura assicurativa) quanto piuttosto l’ipotesi più mite per chi non ne comprovi lo stato con la corretta esposizione del contrassegno.

Tutto ciò posto un verbale fa fede, sino a querela di falso, dei fatti in esso attestati, ragion per cui non si può certo ritenere che la non leggibilità del contrassegno attestata nell’atto pubblico possa ritenersi una libera valutazione degli agenti piuttosto che la constatazione di un dato di fatto. Per ciò stesso le due testimonianze amicali esibite nulla aggiungono all’accertamento, anche perché i due testimoni indicati potrebbero riferire solo una situazione successiva che bene potrebbe essere diversa da quella accertata nel verbale. Ciò posto, poiché il contrassegno costituisce l’attestazione che rende pubblica ed accertabile la copertura assicurativa, è chiaro che solo la sua corretta esposizione, peraltro sancita come obbligatoria dall’art. 181 Cds, rimane finalizzata in tal senso. Per ciò stesso, una non corretta esposizione, che renda inefficace la funzione del contrassegno, lo rende 'tamquam non esset'. Ed un verbale di accertamento del genere, se impugnato, riuscirebbe per vero incauto, ponendo il ricorrente nell'alea di potere essere querelato per calunnia.

Claudio de Luca

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