Intonaco su area pubblica

lun 26 settembre 2022
Veicoli al crocevia di La Redazione
2min
Cadono calcinacci e intonaco da un viadotto ©n.c.
Cadono calcinacci e intonaco da un viadotto ©n.c.

Ipotizziamo un caso collegato all’accertamento della violazione dell’art. 30 (caduta di intonaco sulla pubblica via). La 'ratio' della norma è quella di tutelare gli utenti dai possibili danni causati dall’incuria in cui siano stati tenuti i fabbricati; e, nel caso di specie, la tutela estesa alle aree private dove non possa escludersi il trànsito di un numero indiscriminato ed indeterminato di persone e di conducenti. Ovviamente l'esclusione dev'essere esplicitata dalla presenza di sbarre, di cartelli, da fioriere, da recinzioni, e simili, o, implicitamente, dalla conformazione stessa dei luoghi. Ove questa non sussistesse, trovano applicazione le norme del Codice stradale, poste a tutela di chiunque circoli liberamente su aree aperte alla circolazione.

Dipinto il 'quadro', ipotizziamo il caso in cui l’edificio sia situato in una strada affacciantesi su di un'area interna asfaltata, corredata di marciapiede e di edifici contigui. Non vi si nota alcun tipo di segnale che possa permettere di pensare, con l'utilizzo della normale diligenza dell’uomo comune, che detta diramazione interna sia chiusa al passaggio indiscriminato di persone. Se, invece, l'area in questione fosse delimitata da un segnale, da una sbarra, od altro, e, per ciò stesso, fosse resa evidente a terzi la preclusione all’uso della stessa, non sarebbe sufficiente dire che tale area è privata per porsi al riparo dell’imperio delle norme del Codice stradale che, si ribadisce, trova applicazione anche nelle aree private aperte al pubblico passaggio (si pensi al parcheggio di un supermercato che non rechi l’indicazione “riservato ai soli clienti” e che abbia alcuna sbarra all'ingresso).

Nel caso ipotizzato, il punto non è tanto se l’area sia privata o sia pubblica bensì se essa sia interdetta al passaggio di chiunque o, piuttosto, sia aperta solo per chi vi risieda. Ove non si potesse addivenire a tale ultima configurazione, stante l’assenza di una pur minima segnalazione e/o pubblicità ai terzi, è da ritenere che la configurazione non possa che essere quella definita col termine di 'area ad uso pubblico', potendo questa essere usata direttamente (ed in modo lecito) da tutti indeterminatamente, anche in via temporanea, nell’ottica di una destinazione “uti cives”. Tale configurazione rende pienamente legittima l’applicazione dell’art. 30 Cds, posto a tutela della incolumità pubblica; cosicché l’eventuale intervento della Polizia locale e dei VV.F. (organi di indiscutibile capacità tecnica), sarebbe legittimo e diretto principalmente a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità delle persone. Atto dovuto dal momento che la situazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’art. 677 C.p. (qualora l’area fosse stata ritenuta privata) ovvero, come di fatto avvenuto, quella dell’art. 30 Cds, sulla base della considerazione che l’area non era interdetta al transito di chiunque.

Alla luce di tali considerazioni, un Giudice di prossimità, ove adito, riterrebbe - senz'ombra di dubbio - che nessun addebito possa essere mosso agli agenti operanti che hanno agito in piena legittimità al fine di sanzionare la condotta negligente del ricorrente, indubbiamente da censurare, tenuto conto del pericolo corso dai passanti o dai confinanti, peraltro scongiurato solo grazie alla segnalazione dei cittadini ed all’intervento degli organi preposti alla tutela della pubblica incolumità.

Claudio de Luca

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