Ultimissime sul bollo

lun 23 gennaio 2023
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Bollo auto ©Web
Bollo auto ©Web

Le Regioni sono libere di introdurre esenzioni fiscali sul cosiddetto bollo-auto. La Corte costituzionale, investita nuovamente della questione, ha precisato la propria giurisprudenza in materia. E, con la sentenza n. 122/2019, i Giudici hanno stabilito che le peculiarità della tassa di proprietà dell’auto impongono agli Enti sovraordinati regionali soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale.

Pertanto, per sviluppare un’autonoma politica fiscale in funzione di specifiche esigenze, le Regioni possono introdurre esenzioni, sia pure non previste dal legislatore statale. La decisione è storica perché sancisce la possibilità di applicare un’esenzione da parte delle Regioni alla sola condizione che queste ultime rispettino il limite della pressione fiscale fissato dallo Stato: quindi, il ‘bollo’ può essere diminuito quanto si voglia, ma non aumentato a dismisura. In parole povere ciascuna Regione può diminuire, o addirittura eliminare in parte, la tassa sul possesso del veicolo. Tutto è nato da un contenzioso instauratosi in seno alla Regione Emilia-Romagna secondo cui l’esenzione del bollo spettava solo ai veicoli iscritti ai registri storici (Asi) riconosciuti dal Codice della strada. La Corte ha ribadito l’incostituzionalità dell’obbligo di iscrizione nei registri, sancendo quello che abbiamo affermato poc’anzi. Ora si possono aprire scenari in cui l’esenzione, oggi concessa solo a particolari categorie di cittadini e veicoli, si possa diminuire per tutti gli automobilisti.

Tutto dipende dai bilanci regionali, cosicché alcuni enti - particolarmente virtuosi - sarebbero già pronti a sperimentare la sentenza della Corte sul campo. La tassa per il possesso dell’automobile è una delle fonti più redditizie per le amministrazioni locali (il 10% di tutto il gettito fiscale). Pertanto una eventuale rinuncia comporterebbe la ricerca di fonti alternative di incassi dai tributi. Allo studio di potrebbe valutare un’imposta in base ai chilometri effettivamente percorsi abbinato al consumo di carburante e al tipo di veicolo. In questo modo si potrebbero cogliere due piccioni con una fava, poiché gli automobilisti più accaniti potrebbero valutare, una volta per tutte, l’uso dei mezzi pubblici o della ecologica bicicletta. Restando in tema, cogliamo l’occasione per confermare che il termine entro cui si prescrive il diritto dell’Amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte è il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. Inoltre la tassa automobilistica dall’01/01/1999 è stata attribuita alle Regioni che, però, possono modificarla molto limitatamente e non sono legittimate (con leggi regionali ‘ad hoc’) a prorogare i termini di prescrizioni. La legge finanziaria 2003 ha dato loro la possibilità di aderire al condono fiscale, fino all'anno 2002. Per conseguenza, gli Enti sovraordinati che vi aderirono, fecero slittare i termini di prescrizione di 2 anni.

A sostegno della tesi, secondo cui il condono fiscale della Finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), per aver efficacia nei confronti degli enti locali, era necessario un atto di adesione, si veda la sentenza n. 16990 della Corte di cassazione, che nel caso di un contribuente che aveva condonato senza che il Comune avesse emesso un regolamento di adesione e regolamentazione del condono, dichiarò nulla l'istanza di sanatoria. Quindi solo a seguito della eventuale emanazione dei provvedimenti degli enti locali e con le modalità e i limiti in essi stabiliti sono condonabili le imposte locali. Fondamentale, in proposito, la sentenza n. 311/2003 della Corte Costituzionale secondo i cui Giudici è costituzionalmente illegittimo l'art. 24, c. 2, della Legge della Regione Campania n. 15/2002 che fissò la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999.

La Corte stabilì che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come proprio della Regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle stesse).

Claudio de Luca

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