Ricorso alla cartella esattoriale

mer 07 marzo 2018
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
3min
La notifica ©miolegale.it
La notifica ©miolegale.it

È noto che, non concretando rimedio generale, l’opposizione ad una cartella esattoriale è proponibile per contestare la fondatezza dell’accertamento da cui il titolo trae origine soltanto: 1) quando l’atto con cui il destinatario doveva essere posto a conoscenza dell’addebito non fosse stato mai notificato; 2) quando la cartella esattoriale non contenesse riferimenti idonei a conoscere il titolo, cosicché l’interessato sia da ritenere non essere stato posto nella condizione di comprendere la fonte dell’obbligazione. Quanto sopra appare conforme al sistema della preclusione delle impugnazioni connesso all’inutile decorso di un termine (vale a dire quello per impugnare il verbale dinanzi al Giudice di pace od al Prefetto), al cui spirare la legge riconnette l’effetto prestabilito della iscrizione automatica a ruolo.

Ne deriva che il ricorso avverso l’iscrizione a ruolo e cartella esattoriale collegata, ove non concerna vizi di questa ultima, sarà proponibile solo: 1. per la mancata, o intempestiva, notificazione del verbale;

2. per l’intervenuta estinzione dell’obbligazione;

3. per vizi propri dell’iscrizione a ruolo;

4. per carenza, in radice, del potere di imposizione dell’organo che ha formato il ruolo;

5. per inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’iscrizione a ruolo. Tanto alla luce di molteplice giurisprudenza formatasi, tra cui si cita: Cassazione, sez. I, 27.11.1999, n. 13242; Cassazione, sez. III, 29.10.1999, n. 12192; Pretura di Torino, 27.11.1995; Cassazione, sez. I, 12.6.1999, n. 5801; Cassazione, sez. I, 6.7.1999, n. 7015. Ciò premesso, tra i vari ipotizzabili vizi della cartella, il caso più frequente di opposizione rimane quello concernente la mancata notificazione del verbale da cui essa ha tratto origine, e quindi – implicitamente – l’inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’iscrizione a ruolo. Poiché – secondo la giurisprudenza di merito (‘ex plurimis’, Pretore di Eboli, 3.10.1995) – incombe sulla pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta notificazione del verbale di accertamento, il Comune convenuto dovrà esibire, a riprova del perfezionamento procedurale della contestazione, l’originale dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario spedito con raccomandata al trasgressore, contenente il verbale in questione.

Sull’avviso di ricevimento il Servizio P. t. dovrà avere annotato l’avvenuta notifica, con la data e le firme sia del ricevente che dell’addetto al recapito. Chiaro, quindi, che il destinatario della cartella non potrebbe opporre oggi la presunta nullità del verbale (e quindi della cartella) per carenza di contestazione immediata dell’infrazione, dal momento che avrebbe dovuto provvedere in proposito, impugnando l’atto di accertamento – prodromico a quello terminale della procedura di iscrizione a ruolo del verbale non pagato – entro 60 giorni dalla notificazione. Se l’automobilista non provvede a pagare la “multa” o la successiva ingiunzione, oppure provvede a pagare le stesse con ritardo, a distanza di qualche tempo (anche anni) riceverà una cartella esattoriale, ultimo avviso prima dell’esecuzione forzosa.

L’art. 28 della legge n. 689 del 1981 prevede un termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione per la notifica della cartella esattoriale; ma oggi occorre notificare la cartella entro due anni dalla consegna del relativo ruolo. Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al Giudice di pace, entro trenta giorni dalla notifica della stessa. Per poter fare ricorso bisogna verificare se il termine sia decorso, o meno.

E se la multa fosse stata pagata regolarmente entro i termini? Probabilmente la consegna della cartella è stata un errore. Per dirimere ogni dubbio bisogna aver conservato la ricevuta del pagamento, che va esibita alla Prefettura o all’Ufficio contravvenzioni del Comune, che hanno fatto emettere la cartella esattoriale.

Questi enti, in autotutela, riconoscendo l’errore, procedono all’annullamento della cartella. Meglio farsi rilasciare una quietanza liberatoria, da consegnare in copia anche all’ente esattore. E se prima della cartella non ci fosse mai stata notificata alcuna multa? La situazione non è di fatto così rara.

Claudio de Luca

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