Molise, cosa si fa per la corretta gestione del rumore ambientale?

lun 02 luglio 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Rumore ambientale ©Termolionline.it
Rumore ambientale ©Termolionline.it

LARINO. L’attenzione del legislatore locale si dovrebbe posare sugli aspetti del fenomeno-rumore, rivolgendosi, tra gli altri, a quelli generati dai veicoli in circolazione nei centri urbani, piccoli e grandi, che - sul lungo periodo - potrebbero causare danni alla salute. Contro tale pericolo (ed in attuazione della Direttiva Cee n. 2004/49/Ce) è stato emanato il dlgs n. 194 del 19 agosto 2005, i cui contenuti rimangono incentrati proprio sulla determinazione a perseguire la corretta gestione del rumore ambientale. La novità assoluta fu rappresentata dal fatto che – per la prima volta - venne equiparato in un testo normativo, assieme ai suoni, considerati peggiorativi delle relazioni umane, pure il fastidio, vale a dire quel rumore di fondo, non rilevabile tecnicamente con le tradizionali strumentazioni.

Se il rumore può causare effetti negativi per la salute umana, il fastidio (come definito nello stesso decreto) è l’entità del rumore che non arreca danni alla salute, ma che può comunque risultare sgradevole a più persone. In vigore dall’ottobre del 2005, il decreto esclude dal proprio campo di applicazione: 1) tutti i rumori generati da attività domestiche; 2) quelli percepibili nei luoghi di lavoro o a bordo di mezzi di trasporto; 3) quello generato nei luoghi riservati alle attività militari. Trattasi di campi di regolamentazione distinti su cui esiste, già da anni, un compendio di norme a tutela dei cittadini. Quindi, l’oggetto del dlgs n. 194 del 2005 è il rumore generato dalle vie di comunicazione, dagli aeroporti, dalle strade, dalle ferrovie e da ogni altra attività di trasporto.

Entro il 30 giugno del 2007, l’Autorità, individuata da ciascuna Regione (o Provincia autonoma), avrebbe dovuto elaborare una mappatura acustica degli agglomerati urbani, con popolazione superiore ai 250mila abitanti; mentre le società e gli enti gestori di pubblici servizi di trasporto (o delle relative infrastrutture) avrebbero dovuto realizzare: la mappatura acustica degli assi stradali su cui transitano veicoli; quella delle linee ferroviarie utilizzate; quella dei principali aeroporti. Le mappe, di poi trasmesse alle Regioni, avrebbero dovuto essere aggiornate ogni quinquennio per servire a predisporre particolari e mirate azioni anti-rumore. Ulteriore novità era rappresentata dall’introduzione nel sistema delle misure di particolari “descrittori” per definire il livello complessivo di rumore nelle tre fasce orarie (dalle 06 alle 20, dalle 20 alle 22 e dalle 22 alle 06), nonché per misurare i disturbi provocati al sonno dall’inquinamento acustico. In particolare, la fascia oraria tra le 20 e le 22 fu introdotta dal decreto in esame proprio per monitorare, in modo completo, le emissioni di suoni dannosi percepiti nel corso della giornata.I piani d’azione, che gli enti preposti dovevano elaborare, avrebbero dovuto contenere – obbligatoriamente – le misure anti-rumore in atto e quelle progettate o in corso di preparazione, in uno con le strategie concordate sul lungo periodo e con gli interventi pianificati dalle pubbliche Autorità per il prossimo quinquennio.

Queste misure dovevano comprendere iniziative per la pianificazione del traffico ed accorgimenti tecnici per la riduzione della propagazione sonora nonché misure di incentivazione – pure economica – per la riduzione delle emissioni dannose. I piani d’azione dovevano pure recare stime puntuali sulla riduzione del numero di persone danneggiate. Il legislatore aveva previsto pesanti sanzioni per le società e per gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto che non avessero rispettato le scadenze previste. Ciascun mese di ritardo può costare sino a 180.000 euro. Per di più le mappature acustiche, ed i piani di azione introdotti con Direttiva europea, avrebbero dovuto essere integrativi (e coordinati) con gli eventuali piani d risanamento acustico già adottati in attuazione di tali indicazioni normative.

Claudio de Luca

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