Risposta al lettore: importi sanzionatori alti, come poterli rateizzare

lun 16 luglio 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Un verbale stradale ©www.allaguida.it
Un verbale stradale ©www.allaguida.it

TERMOLI. “Leggo sempre con interesse i Suoi articoli su Termolionline. La questione che pongo è questa: ho ricevuto una ingiunzione di pagamento per la tassa di possesso (bollo auto) non pagata relativa all'anno 2015. Tra le modalità di pagamento la Società di riscossione prevede la possibilità di pagamento, entro i 60 gg. dalla notifica dell'atto, con bollettino postale precompilato o anche a mezzo bonifico bancario. Nelle istruzioni di pagamento viene solamente specificato che la somma totale (tra tassa non pagata, interessi, sanzioni e spese di notifica) deve essere versata entro i 60 gg. ma non viene specificato che la stessa deve essere versata in una unica soluzione. Nello specifico, poichè la cifra totale è consistente, si possono effettuare, con bonifico, pagamenti parziali/rateali fino a raggiungere la totalità della somma entro i 60 giorni?

Maurizio Colella

L’art, 26 della legge n. 689/1981 (“Modifiche del sistema penale”) prescrive che l’Autorità (giudiziaria, o amministrativa) che ha applicato la sanzione pecuniaria), possa disporre – su richiesta dell’interessato – che l’importo sia conferito in rate mensili. Ciascuna non potrà essere inferiore a £ 30mila ed in ogni momento il debito potrà essere estinto con un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l’obbligato è tenuto a versare il residuo ammontare in un’unica soluzione. Perciò, quando non abbia provveduto d’ufficio l’Autorità, il beneficio è applicabile solo su richiesta dell’interessato. L’applicazione dell’istituto comporta una dilazione del termine di esecuzione volontaria e, quindi, la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo. Naturalmente la produzione di tali effetti è subordinata all’esatto adempimento da parte dei responsabili delle singole obbligazioni. L’art. cit. non disciplina esplicitamente il procedimento, limitandosi ad indicare la competenza dell’Autorità che ha irrogato il pagamento. La richiesta potrà essere presentata sia nella fase istruttoria del procedimento sia fino alla conclusione del dibattimento o dopo la comunicazione della sentenza o del decreto penale. A seconda dei casi l’Autorità provvederà sulla richiesta direttamente nell’ordinanza-ingiunzione o nella sentenza oppure con ordinanza successiva. Infine, nel caso che la richiesta venisse proposta successivamente all’emanazione del provvedimento è da ritenere operante il termine previsto per la esecuzione volontaria (art, 18, c. 4). Una diversa interpretazione comporterebbe la possibilità di istanze anche successive all’inizio dell’esecuzione coattiva, fonti di complicazioni procedurali utilizzabili a finalità meramente dilatorie. La valutazione circa la sussistenza di una disagiata condizione economica del richiedente dovrà essere condotta dall’organo decisorio. In relazione alla gravità del disagio dovrà essere stabilito il numero e l’ammontare delle rate mensili. Nulla dispone l’articolo in ordine alle forme ed al regime del provvedimento di assenza o di diniego; ma, secondo i principi generali in materia di atti amministrativi, il provvedimento dell’ordine decisorio sarà comunque censurabile mediante la proposizione di ricorso agli organi competenti di Giustizia. In materia sorregge anche il dlgs n. 46/1999 di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo (art. 1, legge n. 337/1998), sempre che la richiesta di rateazione sia presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. In questo caso, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due , farà decadere il debitore dal beneficio e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, significando che il carico non potrà più essere rateizzato. Solo se si fossero verificate situazioni eccezionali a carattere generale relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un concreto rapporto con i contribuenti, la riscossione potrà essere sospesa per non più di 12 mesi con decreto ministeriale.

Claudio de Luca

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