​Ciò che avreste voluto sapere sugli ausiliari del traffico

lun 23 luglio 2018
Veicoli al crocevia di La Redazione
3min
Tra ausiliari del traffico e Vigili estivi ©TermoliOnLine
Tra ausiliari del traffico e Vigili estivi ©TermoliOnLine

TERMOLI. Gli ausiliari del traffico sono soggetti giuridici legittimati ad accertare (ed a contestare) violazioni a norme del Codice della strada solo quando queste concernano disposizioni connesse all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici (o di trasporto pubblico delle persone) da cui essi dipendano; e sempre nel caso che l’ordinato e corretto esercizio di tali attività ne riesca impedito od in qualsiasi modo ostacolato, oppure limitato. In ambito urbano possono staccare avvisi di infrazione. Per essi hanno vigenza le competenze assegnate in atti dal Comune, genericamente fissate dall’art. 17, cc. 132 e 133, della legge n. 127/1997.

Prima dell’entrata in vigore di quest’ultima, si discuteva in ordine alla legittimità degli accertamenti effettuati da queste persone, ritenute prive di poteri certificativi, non essendo dei pubblici ufficiali. Cosicché non li si ammetteva nel novero di quei soggetti citati dall’art. 12, autorizzati ad accertare le infrazioni. Si valutava che essi non potessero sostituirsi al Vigile nella fase della contestazione e della redazione del verbale. Pertanto, ogni loro eventuale collaborazione avrebbe inciso sulla legittimità del verbale, rendendo annullabile un atto redatto da soggetti carenti di potestà pubblicistiche. Per di più, si sosteneva l’impossibilità di scindere la fase della rilevazione dell’infrazione da quella della contestazione; e, per ciò stesso, si dubitava che fosse possibile affidare la prima a personale diverso dai pubblici ufficiali. Difatti, secondo i giudici del Tar del Friuli-Venezia Giulia (sentenza n. 395/1997), “non può essere legittimamente distinta la fase di rilevazione delle violazioni al Codice stradale (in modo da ritenerla affidabile pure a soggetti privati) da quella della loro contestazione, riservata agli organi di polizia stradale, in quanto anche l’accertamento degli illeciti in questione è appannaggio (art. 11) degli organi pubblici, indicati dal successivo art. 12”.

La Cassazione ha rigettato tali argomentazioni, ritenendo legittime le contestazioni effettuate sulla scorta delle segnalazioni pervenute dagli ausiliari del traffico. Secondo la Corte, questi ultimi, senza essere investiti di alcuna funzione di polizia, limitano la loro opera alla rilevazione ed alla segnalazione all’organo di polizia locale (o statale) delle infrazioni stradali (nella specie di quelle relative alla durata della sosta autorizzata previo pagamento dell’importo corrispondente). ‘A fortiori’, si sottolinea che né l’attività collaborativa dell’ausiliario né il correlato procedimento di accertamento si pone in contrasto con i precetti della legge n. 689/1981 né che questi fattori possano essere ritenuti abnormi, atteso che gli accertamenti ed i relativi verbali dei pp.uu. al riguardo bene possono attingere il loro contenuto da segnalazioni e da denuncie fatte pervenire da privati cittadini (Sezione III, Corte di Cassazione, sentenza n. 11949/1999). A chiarire la questione, sono pure intervenute alcune circolari del Ministero dell’Interno, il d.l. n. 39/1999 e l’art. 68 della legge n. 488/1999. Tali provvedimenti hanno espressamente riconosciuto il valore probatorio legale del verbale di accertamento redatto dall’ausiliare cui, pertanto, va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale (Cass., sentenza n. 181867/2006).

Le stesse richiamate circolari interpretano correttamente le norme in esame, statuendo che al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi sia “da riconoscere un ambito circoscritto di competenza, riconducibile essenzialmente all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 7, c. 15, ed all’art. 157, cc. 5, 6 e 8, Cds, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane che - con apposita delibera della Giunta comunale - siano state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro”. Peraltro, la loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento, che siano immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscano lo spazio minimo indispensabile (e necessario) per compiere le manovre atte a consentirne - in concreto - l’utilizzo agli utenti della strada. Solo in tali zone deve intendersi estesa (‘per relationem’) la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta, vietata da apposita segnaletica o dalle norme del Cds (Circolare n. 300/A/26467/110/26/1997).

Solo per queste situazioni sarebbe possibile prescindere dal rapporto rigoroso che lega il personale operante sull’area in concessione alla società da cui dipendono, pure perché, palesemente, lo scopo della normativa non è quello di creare una ulteriore struttura adibita ai servizi di polizia stradale quanto piuttosto quello di alleggerire (e di supportare) gli organi preposti ‘ope legis’ in una attività di contrasto di comportamenti irregolari, ripetitivi e diffusi, di per sé aventi ridotta pericolosità ai fini della sicurezza stradale.

Claudio de Luca

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