Tre decisioni illuminanti: revisione, riscossione e danni da selvaggina

lun 03 settembre 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
4min
Cinghiali: spauracchio degli automobilisti ©Termolionline.it
Cinghiali: spauracchio degli automobilisti ©Termolionline.it

Dopo di avere letto attentamente l'art. 80 Cds sulle revisioni, un lettore c ha scritto:“Non ho trovato alcun comma in cui il legislatore abbia espresso la possibilità di circolare con alcuni tipi di veicoli (come per esempio un autobus oppure dei veicoli atipici) anche dopo che siano scaduti i termini per la revisione, comunque quando sia già stato prenotato un appuntamento con la Motorizzazione prima dello scadere della stessa. Eppure qualche esperto sostiene che si possa circolare”.

In materia, va applicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 408/1998 che reca le norme regolamentari sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Secondo l’art. 4 (salvo quanto previsto ai cc. 4 e 5) a tutti i veicoli, nei cui confronti sia stata disposta la revisione ai sensi dell'art. 80 del dlgs n. 285/1992, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, sono applicate le sanzioni previste dal suddetto precetto.

Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole (senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione), il mezzo può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista nell'art. 3 Reg.; ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione viene apposto il timbro "Revisione - ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese", consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione deve essere apposto il timbro "Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina". Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

Per i veicoli di cui all'art. 1, c. 1, Reg. (quelli con obbligo di revisione annuale) è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 Cds. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione.

Una sentenza del Giudice di pace di Torino ha dichiarato illegittima la riscossione delle multe da parte della Società Soris, che si occupa di ricevere diversi proventi per conto del Comune. Essa non agirebbe in forza della legge, ma solo per l’esazione dei verbali di violazioni delle norme contenute nel Codice della strada, atteso che quest’ultimo è un compito che spetta solo a Equitalia. Tutto si è originato dall’opposizione di un automobilista che è ricorso contro una sanzione del Comune. Il Giudice di pace, con una sentenza, gli ha dato ragione, condannando le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali.

Infatti, secondo quanto riportato nella motivazione della sentenza, l’ingiunzione di pagamento era “illegittima e pertanto inefficace”. Il Magistrato onorario, sulla scia di altre sentenze, ha fondato la motivazione sul presupposto che “il recupero delle sanzioni pecuniarie al Codice della strada può avvenire solo a mezzo di ruoli esattoriali e non attraverso le ingiunzioni fiscali”. Pertanto, il Comune avrebbe dovuto riscuotere le somme in questione non con il meccanismo dell’ingiunzione fiscale quanto piuttosto con quello del “ruolo esattoriale”, la cui competenza non è delegabile ad alcun istituto pubblico o di partecipazione pubblica, in quanto ascritto esclusivamente ad Equitalia. Così l’Ufficio del Gdp ha “aperto un varco importante” al punto che sono state presentate interpellanze da discutere in Commissione controllo di gestione per verificare la sospensione di ulteriori ingiunzioni da parte di Soris che potrebbero essere impugnate dai contribuenti con aggravio dei costi per il Comune. Peraltro, pare essere stata posta in discussione pure la legittimità degli interessi applicati da Equitalia che, sommati ai compensi, andrebbero ben oltre il limite previsto dalla legge.

Al fine dell’accertamento della responsabilità extracontrattuale dell’ente pubblico (ex art. 2043 C.c.), per mancata adozione di necessarie cautele volte alla salvaguardia degli utenti della strada che abbiano subito danni a causa di animali selvatici coinvolti in incidenti stradali, ricade in capo al richiedente l’ònere probatorio di allegare l’abituale frequentazione nel luogo del sinistro di animali selvatici o di provare che in quel determinato luogo risultano ricorrenti sinistri causati dalla fauna selvatica per cui l’Autorità preposta debba tempestivamente intervenire mediante l’apposizione di cartelli segnaletici. Nella fattispecie di un sinistro avvenuto a causa dell’entrata di un volatile nell’abitacolo di un veicolo in movimento, la III Sezione della Cassazione civile (sentenza n. 27673 del 21 novembre 2008) ha escluso la responsabilità della Regione per non essere stata provata l’abituale frequentazione di animali selvatici nel luogo del sinistro.

Claudio de Luca

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