​Un “vuoto di memoria” che può diventare costoso

lun 10 settembre 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Vuoti di memoria ©https://www.memosystem.it
Vuoti di memoria ©https://www.memosystem.it

Per potere legittimamente sentirsi esentati dall’obbligo di riferire i dati anagrafici e quelli della patente di guida dell’effettivo trasgressore, il proprietario di un veicolo deve fornire elementi concreti, sicuramente non afflitti dai caratteri della genericità, comunque tali da potere illustrare perché mai non abbia potuto ricordare a chi avesse affidato l’automezzo. In caso contrario il Comando verbalizzante potrà considerare il suo un comportamento omissivo, con la conseguenza di infliggergli l’ulteriore pesante sanzione amministrativa prevista dall’art. 180, c. 8, Cds.

Un automobilista, raggiunto da un verbale per superamento dei limiti di velocità, aveva dichiarato alla Polizia municipale di non ricordare chi fosse stato alla guida del suo veicolo al momento dell’infrazione. Successivamente, attinto da una sanzione pecuniaria per questo suo vuoto di memoria, aveva prodotto ricorso al Giudice di pace il cui Ufficio aveva accolto le doglianze dell’automobilista distratto. Però, in sede di appello, il Tribunale non aveva accettato l’interpretazione intervenuta nel primo grado di giudizio, ed aveva confermato la sanzione inflitta, aggiungendo 2.000 euro per spese legali. Secondo il Giudice, il proprietario di un veicolo è sempre tenuto a conoscere l’identità della persona a cui ha affidato il mezzo ed a comunicarlo alla P.a. Soltanto chi abbia potuto dimostrare l’impossibilità di assolvere a questo debito di legge potrebbe riuscire indenne dalle sfavorevoli conseguenze previste dal Codice stradale a carico di un proprietario negligentemente smemorato. Analogamente si era espressa pure la Consulta, ritenendo applicabile al caso di specie l’art. 3 della legge n. 689/1981 laddove, “nel subordinare la responsabilità all’esistenza di un’azione cosciente e volontaria, abbia inteso di prevedere il caso fortuito e la forza maggiore quali circostanze idonee ad esonerare l’agente da qualsivoglia responsabilità”. In parole povere, non è sufficiente effettuare dichiarazioni generiche, del tipo “Non ricordo chi fosse alla guida”, per ritenere di essere esenti dall’obbligo di riferire previsto dall’art. 126-bis. Cosicché, ferma restando la responsabilità di chi si sia completamente disinteressato di comunicare i dati formalmente richiesti dalla polizia stradale, deve riconoscersi al proprietario del veicolo la facoltà di potersi sottrarre all’applicazione della sanzione pecuniaria soltanto quando possa dimostrare l’impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa. La forza esimente di quelle affermazioni andranno valutate di volta in volta, a fronte dei contenuti delle singole fattispecie poste all’attenzione del Giudice.

Rimanendo in tema di delazione, non riuscirà inopportuno esaminare fatti analoghi anche dal punto di vista di un’azienda i cui vertici hanno obblighi diversi (ed ancora più cogenti) rispetto alle persone fisiche. In un’impresa, l’uso del parco-veicoli deve essere sempre annotato, innanzitutto per non incorrere nelle conseguenze sfavorevoli che potrebbero originarsi dalla commissione di violazioni commesse dai propri collaboratori. Già si è detto che il Codice stradale sanziona la mancata delazione di chi si sia dichiarato non nella condizione di precisare le generalità del conducente cui sia stata affidata l’auto aziendale, magari lamentando il lungo lasso dei tempo trascorso. Dal canto suo, il Giudice ritiene che in un caso del genere sussista una negligenza di ordine organizzativo.

Un Comando di Polizia municipale aveva accertato la commissione di un’infrazione comportante una decurtazione del monte-punteggio della patente di guida. Vistosi notificare il conseguente verbale, un rappresentante dell’azienda si era recato nella sede del Comando per dichiarare di non ricordare chi si trovasse alla guida dell’automezzo a quell’ora ed in quel giorno; ciò a causa della complessità organizzativa dell’impresa e per il notevole lasso di tempo intercorso tra l’accertamento della violazione e la sua notificazione. Ciò nonostante, i Vigili urbani procedevano infliggendo la sanzione amministrativa prevista per la mancata delazione. A questo punto, il suo rappresentante legale depositava un ricorso prima nell’Ufficio del Giudice di pace e poi nella cancelleria della Corte di Cassazione (all’epoca competente in luogo del Tribunale). Ma veniva punito sia in I che in II grado. In quest’ultimo il Giudice ha precisato che l’art. 126-bis pone a carico dei proprietari di autoveicoli aziendali in genere di tenersi sempre informati sulle generalità e sui dati della patente di guida dei conducenti che ne siano stati temporaneamente affidatari. In sostanza, nel caso di un’azienda, è sempre consentito al trasgressore (o all’intestatario del mezzo al Pubblico registro) dimostrare di non essere in colpa per avere adempiuto con ordinaria diligenza alla gestione dei turni di servizio. Però, da tale giustificata condotta, esula la mancata delazione quando questa sia stata motivata dall’accampata complessità aziendale oppure per un trascorso temporale dilatatosi troppo rispetto alla data dell’accertamento.

Claudio de Luca

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