Infortuni e risarcimenti sull'autobus urbano

lun 01 ottobre 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
5min
Infortunio ©notizie-online.it
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TERMOLI. Un passeggero si infortuna viaggiando su di un bus urbano. Nel chiedere d’essere risarcito, dapprima afferma di avere riportato lesioni all’emitorace e la rottura degli occhiali a causa di una frenata del conducente; poi dichiara di essersi fatto male a seguito di una partenza repentina. Gli stessi testi riferiscono circostanze diverse ed il Tribunale definisce carente la prova della effettiva dinamica del sinistro. Insomma, questo benedetto viaggiatore era in piedi? Era seduto? Aveva patito l’urto all’anca oppure all’emitorace? Aveva urtato contro il sedile mentre si accingeva a sedersi oppure quando si era già accomodato? Aveva colliso in occasione della partenza e della curva oppure mentre l’autobus era in corsa, in fase di frenata? Delineare il reale andamento dell’infortunio era stimato indispensabile soprattutto per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riscontrate e le modalità del trasporto. Per tale ragione, l’appello era stato rigettato e l’originaria sentenza del Giudice di pace era stata confermata con la condanna del passeggero al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio. Nella sostanza, in merito alla ricostruzione dell’episodio, il Tribunale ha avuto a ribadire il principio per cui l’incertezza del fatto non può che determinare il rigetto della domanda.

Il passeggero aveva impugnato la sentenza del Giudice di pace, chiedendo la condanna degli appellati al pagamento in suo favore di una somma di danaro a titolo di ristoro per i danni subiti in seguito alle lesioni personali sopravvenute, mentre veniva trasportato sul filobus, a causa di una brusca manovra del conducente. Nel giudizio di I grado si era costituita l’azienda assicurativa, nella contumacia di quella di trasporti, chiedendo che fosse dichiarata la totale estraneità in relazione all’evento denunciato o comunque la concorrente responsabilità del danneggiato. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace aveva rigettato la domanda e condannato l’attore al pagamento delle spese processuali, ritenendo che quest’ultimo non avesse assolto all’obbligo ex art. 2967 C.c. In appello, il passeggero contestava – tra l’altro - l’erronea valutazione delle risultanze processuali laddove il Gdp aveva ritenuto di dovere escludere l’esistenza del sinistro sulla scorta: della discordanza tra le dichiarazioni rese dall’attore in sede di interrogatorio formale e quelle precedentemente fornite al medico di pronto soccorso ed al proprio consulente di parte. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Si costituiva l’azienda assicurativa e quella automobilistica, contestando gli avversi motivi di censura alla decisione di I grado, dal momento che il Giudice di prime cure aveva applicato correttamente i principi di cui all’art. 2697 C.c. Chiedevano pertanto il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio. Dall’esame del fascicolo processuale del giudizio di I grado risultò che il passeggero, in atto di citazione, aveva dedotto di avere riportato lesioni all’emitorace sinistro e la rottura degli occhiali a seguito di una improvvisa e brusca frenata effettuata dal conducente del filobus, avendo in tale circostanza urtato contro un sedile in ferro. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Giudice di pace, ritenuta correttamente la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 1681 C.c., escludeva che risultasse provata l’esistenza del sinistro come esposta da parte attrice nell’atto di citazione. Giungeva a tale conclusione sulla scorta della difforme ricostruzione della dinamica del sinistro, proprio sulla scorta di quanto riferito dal passeggero nel corso dell’interrogatorio formale. Il G.d.p. rafforzava tale proprio convincimento sulla scorta del rapporto informativo del conducente del veicolo pubblico, confermativo delle contrastanti dichiarazioni del ferito. Pertanto, riteneva che non risultasse provato il fatto che l’urto fosse stato causato da una frenata, rigettando la domanda con ogni conseguenza di legge.

Il giudice d’appello ha condiviso la pregnante considerazione inerente la difforme ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata da parte del passeggero. Difatti, un urto avvenuto a seguito di brusca frenata presuppone che il veicolo fosse già in corsa; quindi è cosa ben diversa dall’urto cagionato da una “improvvisa partenza” effettuata mentre il passeggero si accinge a sedersi. Ma anche a voler prescindere da questa rilevante discrasia nelle dichiarazioni della stessa parte attrice (che, peraltro, aveva riferito al CTU un’altra versione secondo cui in piedi, in un bus, a causa di una brusca manovra di svolta della vettura, era caduta urtando l’emitorace contro la spalliera in ferro di un sedile), deve rilevarsi che la dinamica dell’urto e le conseguenze che da esso sono derivate non risultano chiarite nemmeno a mezzo della deposizione degli stessi testi di parte attrice, sicché non può ritenersi assolto l’onere probatorio (incombente sul ricorrente) di dimostrare quanto meno il nesso di causalità tra le lesioni effettivamente riportate ed il trasporto. Deve infatti ritenersi che nel contratto di trasporto di persone, regolato dall’art. 1681 C.c., il viaggiatore che abbia subito danni ha l’onere di provare il nesso esistente tra l’evento dannoso e la corsa medesima (essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento), mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 C.c., provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile secondo la normale diligenza.

Benché sotto alcuni profili vada integrato il percorso argomentativo adottato dal Giudice di pace in motivazione, deve tuttavia rilevarsi che esso risulta condivisibile nel suo complesso con riferimento alla valutazione delle prove acquisite. Infatti dall’attenta lettura della motivazione risulta che il percorso valutativo (e motivazionale) della prova è basato correttamente sull’argomento fondante della mancata ricostruzione della esatta dinamica del sinistro, effettuata sulla valutazione dell’attendibilità o meno delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi. Ne deriva che le conclusioni a cui è giunto il G.d.p. non risultano viziate da nessuna delle argomentazioni accessorie che hanno costituito oggetto di censura. Perciò, secondo il Giudice d’appello, non possono che condividersi le conclusioni a cui è giunto quello di prime cure, non risultando provata la effettiva dinamica del sinistro; elemento indispensabile anche per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riscontrate presso il Pronto soccorso ed il trasporto.

Claudio de Luca

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