Comuni: stop all'outsourcing per riscuotere le multe

lun 08 ottobre 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
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Multa per divieto di sosta ©AutoToday.it
Multa per divieto di sosta ©AutoToday.it

La riscossione degli importi derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte per violazioni accertate a carico di chi abbia trasgredito norme contenute nel Codice stradale non può essere affidata a società esterne. Neppure se queste fossero a prevalente partecipazione pubblica. Ciò dal momento che tali società debbono essere gestite direttamente dall’ente destinatario dei proventi, per lo meno con riferimento all’attività di riscossione ‘stricto sensu’. In effetti, la normativa di settore, peraltro adeguatamente delineata, non può essere derogata dalla regolamentazione che l’Ente potrebbe darsi in materia.

A chiarire i concetti in questione era già intervenuto l’Ufficio federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanando il parere n. 8427 sin dal 2 agosto 2005. All’epoca a porre la questione fu un Dirigente del Comune di Nettuno; e, poiché i contenuti minusteriali, concernendo la corretta interpretazione dell’art. 52 del dlgs n. 446/1997, interessano la gran parte delle Amministrazioni locali, sarà opportuno darne conto in questa rubrica.

In pratica, il succitato Comune aveva deliberato di affidare la gestione procedurale di tutte le entrate locali ad una Società a prevalente partecipazione pubblica. Com’è noto, nell’ambito di tali introiti ricadono, per espressa previsione integrativa, pure i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel Codice stradale. A seguito della succitata determinazione, la Società affidataria aveva attivato la speciale procedura di riscossione coattiva prevista; e si sa che – di norma - tale particolare procedura viene utilizzata dagli enti locali territoriali per il recupero delle entrate patrimoniali in genere. Ma è pur vero che l’art. 52 del succitato decreto delegato ne ha esteso l’ambito di applicazione a tutte le entrate locali, siano esse di carattere tributario o extra-tributario, sempre previa adozione di una corretta disciplina regolamentare.

Or bene, con il quesito posto, il Dirigente comunale, che poneva in evidenza la specialità delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie inflitte per violazioni del Codice stradale, richiedeva chiarimenti sulla corretta interpretazione della normativa vigente in materia; ed in risposta il Ministero dell’Economia rilevava che la procedura adottata dal Comune di Nettuno non poteva essere ritenuta corretta. Infatti, la normativa di riferimento “per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie da violazioni di norme del codice della strada” è rappresentata dall’art. 194 “per effetto del quale alla fattispecie in esame si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge n. 689/1981, concernente la disciplina delle sanzioni amministrative”.

Secondo la circolare, la normativa in questione non è “derogabile dall’attività regolamentare dell’ente ai sensi dell’art. 52, c. 1, del dlgs n. 446/1977, che disciplina l’attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione di entrate tributarie patrimoniali”. Conseguentemente, alle società miste (qual era quella incaricata dal Comune di Nettuno), potevano essere eventualmente affidate – previa apposita previsione regolamentare – le attività prodromiche e di liquidazione delle citate sanzioni ma non la riscossione che, come è stato detto, rimane condizionata da una bene individuata e speciale procedura, restando esclusa dal campo di intervento di dette società pure la fase della riscossione coattiva, da attuare nel rispetto delle disposizioni richiamate dalla legge.

Claudio de Luca

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