I verbali dei Vigili dell'Unione dei Comuni

lun 05 novembre 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Verbali ©allaguida.it
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Viene impugnato un verbale sottoscritto da Vv.uu. dell’Unione dei Comuni. L’opponente chiede l’annullamento del verbale, richiamando la carenza di legittimazione in capo ai verbalizzanti, territorialmente incompetenti per essere incardinati – rispettivamente – nelle dotazioni organiche di altri enti. Però il dlgs n. 267/2000 definisce le Unioni “enti locali costituiti dal legislatore allo scopo di esercitare una pluralità di funzioni ascritte alla competenza comunale“; e sottolinea che si applicano ad esse i principi previsti dall’Ordinamento, cosicché finiscono con l’acquisire potestà regolamentari in relazione alla disciplina della propria organizzazione, allo svolgimento delle funzioni affidate ad esse, ai rapporti finanziari, contabili, amministrativi e di solidarietà concordati. La compiuta regolamentazione dell’esercizio coordinato è stata allocata nel summenzionato decreto. In una prima fase (e per lo meno sino all’adozione di una dotazione organica ed alla conseguente assunzione di personale in proprio), l’Unione può ricorrere ad una serie di istituti (convenzione, comando, utilizzo di collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni straordinarie di personale già incardinato nelle dotazioni organiche degli enti associati). Dunque i Comuni possono istituire un Servizio di supporto per la gestione della Polizia locale nel caso di carenze di organico nei vari Comuni, da somministrare da agenti degli enti stessi che, al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, avessero aderito al progetto.

Il servizio viene istituito con deliberazione giuntale dell’Unione. Nel provvedimento si dà atto dell’adesione di tutti alla gestione associata e la manifestazione di volontà viene comunicata al Prefetto. Dopo tutto quanto sopra premesso, appare evidente: 1) che l’esercizio unificato delle funzioni di polizia locale ricomprende le materie ascritte alla competenza delle Municipali, già poste in capo agli enti locali di provenienza; 2) che i Sindaci (e per essi le Unioni dei Comuni, recettrici delle adesioni al Servizio) sono individualmente legittimati a richiedere – di volta in volta - l’impegno del personale resosi disponibile, secondo principi di necessità e di autonomia, e senza vincolo di provenienza. Quando il personale viene impiegato nell’ambito di un Comune diverso da quello di appartenenza, è collocato alle dipendenze funzionali del Sindaco di quest’ultimo Comune, fermo restando l’impiego tecnico operativo affidato al Comandante. Per ciò stesso, in conseguenza della deliberazione dell’Unione, l’ambito territoriale di “giurisdizione” del servizio di polizia locale, ed amministrativa, rimane individuato in quello dei territori dei Comuni dell’Unione, di tale che ogni riferimento alla competenza territoriale si intende esteso all’intero territorio dei Comuni aderenti. Ciò, in analogia con l’istituto del comando (art. 56, DPR n. 3/1957), secondo cui un dipendente della P.a. – in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o per una sua speciale competenza – può prestare temporaneamente servizio presso un’altra Amministrazione, previa intesa fra di esse e con il consenso dell’interessato. Durante tale periodo, questi – pur rimanendo formalmente incardinato nell’amministrazione d’origine – viene posto nei fatti alle dipendenze dell’altra. In luogo dell’istituto del comando, i Comuni aderenti all’Unione possono operare un’altra scelta, di profilo minore (ma di efficacia immediata). Acquisito l’assenso dei vari enti, è possibile contrarre rapporti di collaborazione con i Vv. uu. dei Comuni associati con legittimazione ad effettuare gli interventi richiesti dai centri dell’Unione per la gestione complessiva del territorio.

In conclusione: 1) il personale comandato a prestare servizio presso un altro ente rimane giuridicamente alle dipendenze di quello di appartenenza; 2) nel periodo in cui opera per quello di destinazione si trova alle dipendenze di quest’ultimo che ne dispone l’impiego. I compiti assegnati (legge n. 65/1986) devono inerire soltanto a queste ultime funzioni e l’ambito ordinario di attività diventa quello dell’ente presso cui il personale è stato comandato. Considerato che (art. 5, legge citata), il personale che svolge servizi di polizia locale nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza (che in caso di comando, o di esplicitazione di un rapporto di collaborazione, si identifica con quello dell’ente di destinazione) esercita a tutti gli effetti pure le funzioni di polizia stradale di cui all’art. 12 Cds, si ritiene di affermare: che tale personale, proveniente da altro ente, può legittimamente contestare le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, ed infliggere le sanzioni pecuniarie, ed accessorie, previste per le diverse fattispecie di violazione; che i proventi relativi sono, senza dubbio alcuno, di pertinenza dell’ente nel cui territorio sia stata accertata l’infrazione; che, in caso di opposizione al verbale, ogni atto connesso alla gestione del procedimento rimane di competenza dell’ente da cui funzionalmente dipende il verbalizzante ed a cui competono i relativi proventi; che (art. 4, legge 65), tutto quanto sia stato convenuto tra i vari Comuni e l’Unione debba essere previamente comunicato al Prefetto.

Claudio de Luca

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