Nel 2019 aumenteranno anche gli importi delle multe

Come se non fossero già salate mar 27 novembre 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Multe ©www.bisceglie24.it
Multe ©www.bisceglie24.it

LARINO. Dal 1° gennaio 2019 scatterà l’ennesimo aumento (2,4%) degli importi da corrispondere per le sanzioni previste dal Codice della strada. Secondo l'art. 195, c. 3, la misura degli importi viene aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Prendendo come riferimento tale indice, il Ministro della giustizia, di concerto con quelli dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fisserà - con decreto - nella seconda metà di dicembre i nuovi limiti pecuniari che andranno in vigore dal 1° gennaio 2019. Attualmente, l'ultimo dato disponibile riferito a ottobre mostra appunto un incremento pari al 2,4%.

A titolo di esemplificazione, ecco come cambieranno gli importi delle sanzioni stradali. Il tradizionale divieto di sosta crescerà di un euro. La sanzione per il conducente, o per il passeggero, che non ha allacciato la cintura di sicurezza, lieviterà ad 83 euro. Quella prevista per chi guida usando lo ‘smartphone’, senza auricolare o senza viva voce, transiterà a 165 euro. Quattro euro in più per un passaggio con la lanterna rossa accesa, per una mancata precedenza o per un mancato rispetto dello stop in orario diurno (167 euro), nonché in caso di omessa revisione periodica (173 euro). La mancanza di copertura assicurativa costerà 20 euro in più (869 euro). La sanzione per chi guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l, aumenterà a 545 euro. Per quanto riguarda l'eccesso di velocità, considerando la fascia dalle ore 7 alle ore 22, le sanzioni aumenteranno a 42 euro per velocità entro 10 km/h oltre il limite, a 173 euro tra 10 e 40 km/h oltre il limite, a 545 euro tra 40 e 60 km/h oltre il limite ed a 849 euro con la velocità di 60 km/h oltre il limite. Nell'ambito del sistema della patente a punti l'omessa comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, delle generalità del trasgressore entro 60 gg. dalla notificazione del verbale costerà 293 euro (7 euro in più). Con il decreto interministeriale si applicherà la consueta regola dell'arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale sarà pari o superiore a 50 cent di euro oppure per difetto se sarà inferiore. L'arrotondamento va applicato alle sanzioni edittali, ma non agli importi che costituiscono il risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal codice della strada, come, per esempio, le somme da iscrivere a ruolo o le somme richieste a titolo di cauzione.

Ma, da quando il legislatore ha voluto scoraggiare il contenzioso, alleggerire i carichi dei ruoli delle aule della Giustizia, rimpinguare le casse del Paese, conviene ancora ricorrere seppure si ritenga di avere ragioni da vendere? Purtroppo è stata aggravata l’entità delle spese di accesso alla “piccola giustizia” ed il deposito delle opposizioni contro le sanzioni amministrativa è stato subordinato all’esborso di un contributo unificato e di una marca da € 8,00 per il rimborso dei diritti di cancelleria. Perciò, oggi, per opporsi alle intimazioni di un verbale occorre assoggettarsi ad un esborso di gran lunga superiore a quanto dovuto per un divieto di sosta. La norma è stata sempre tacciata di incostituzionalità ma nessuno l’ha mai fatta valere. In effetti essa rappresenta una limitazione di fatto del diritto di difesa. Si aggiunga pure che i procedimenti ex-art. 2 della legge n. 689/81 sono esperibili anche senza l’ausilio di un avvocato. Per ciò stesso, l’esborso del contributo impedirebbe a chi agisca in proprio di poter richiedere vittoria di spese, non essendo iscritto all’Albo forense. Cosicché, per evitare una spesa certa, se ne dovrebbe affrontare un’altra soltanto per avere voluto accedere alla Giustizia. In sostanza, vedersi accogliere un ricorso concreterebbe una vittoria di Pirro. Va pure rilevato che, avverso i verbali, in alternativa al Gdp, si può ricorrere pure dinanzi al Prefetto. Di qui la lesione dell’art. 3 Cost., laddove viene sancita la necessità di assoggettare ad un medesimo trattamento situazioni identiche tra di loro in nome del principio di eguaglianza, mentre - con l’introduzione del contributo – la generale volontà di volersi opporre ad un verbale viene assoggettata a due trattamenti impositivi diversi; vale a dire, versamento di un contributo dinanzi all’Autorità giurisdizionale ed esenzione dinanzi a quella amministrativa. Ma così è, se vi pare!

Claudio de Luca

TermoliOnline.it Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Termolionline.it. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione