Strade vicinali a uso pubblico

lun 03 dicembre 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
4min
Strada vicinale ©http://www.geometra.info
Strada vicinale ©http://www.geometra.info

Le strade vicinali sono soggette ad uso pubblico in grazia del loro concreto utilizzo da parte della collettività. L’inclusione negli elenchi delle strade vicinali non ha effetto costitutivo ma dichiarativo, ma concreta sempre un indice di pubblicità l’uso da parte di un numero indiscriminato di persone. L’inclusione di tali arterie nella toponomastica del Comune pone in essere una presunzione ‘juris tantum’, superabile, dinanzi al Giudice, soltanto con la prova contraria dell’inesistenza del diritto di godimento da parte della collettività. Dunque, una strada può essere riconosciuta come pubblica, pure in difetto dell’iscrizione nell’elenco suddetto, qualora la sua pubblicità possa essere desunta – oltre che dalle risultanze delle mappe catastali – da indici di demanialità quali: 1. l’uso costante nel tempo; 2. l’ubicazione all’interno di luoghi abitati; 3. l’apposizione della numerazione civica; 4. i comportamenti della Pubblica amministrazione nei settori urbanistico ed edilizio. Addirittura è stato precisato che la qualificazione di uso pubblico discende non tanto dal fatto che su di essa possano transitare persone diverse dal proprietario o dal fatto che essa si colleghi ad una pubblica via quanto piuttosto perché si presuppone posta a servizio di una collettività di utenti. Altro presupposto essenziale è quello per cui sulle aree interessate si abbia circolazione di pedoni, di veicoli e di animali. Ne deriva che, se un’area normalmente qualificata come strada, rimane sottratta, sia pure temporaneamente, a tale destinazione mediante chiusura alla circolazione (o destinazione ad uso privato), su di essa non è più applicabile la disciplina del Codice stradale né le sue sanzioni.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Codice della strada, i Comuni dovevano procedere a delimitare il centro abitato, procedura fondamentale per individuare se possano essere applicate le disposizioni previste dal testo del 1992. La delimitazione, con la relativa definizione dei tratti interni, deve essere sempre aggiornata in relazione alle modificazioni intervenute sul territorio. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Ministero. Ora, se il fine è quello di garantire la sicurezza, è comprensibile che il legislatore abbia previsto che le strade preesistenti devono essere adeguate alle nuove norme. Ma ciò non potrà avvenire sempre, cosicché è stata prevista una deroga secondo cui l’adeguamento alla normativa è dovuto solo qualora non ostino “particolari condizioni locali, ambientali e paesaggistiche, archeologiche ed economiche”. E’ facile rilevare che il contenuto di tale deroga pone dei limiti molto seri alla portata della previsione generale, situando all’ultimo posto delle priorità l’adeguamento delle strade. Insomma, ad esso potrà procedersi soltanto ove lo consentissero, oltre alle condizioni orografiche ed ambientali della zona, le condizioni locali, quelle paesaggistiche e quelle archeologiche; non ultime, ma non meno importanti, quelle economiche. In effetti, nel caso di mancato adeguamento, l’unico onere che incombe in capo agli enti proprietari della strada è quello di assicurare sempre e comunque la sicurezza e di evitare, in ogni caso, inquinamenti.

L’interesse del singolo alla buona manutenzione di una strada rimane qualificato dalla dottrina tradizionale come interesse diffuso o di fatto, in quanto esso, comune a tutti, non si personalizza sul piano giuridico. Però, l’inosservanza da parte della P.a. dell’obbligo di effettuare i lavori di manutenzione non dà luogo ad una obbligazione risarcitoria, seppure dall’inottemperanza fosse derivato un danno al privato che – in questo caso - godrebbe di una posizione di mero interesse legittimo. Al fine di potere definire “vicinale” una strada, deve essere concreto: 1. il passaggio esercitato a seguito di costituzione di servitù pubblica da parte di una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale; 2. la concreta idoneità dell’arteria a soddisfare esigenze di pubblico interesse quale, ad esempio, il collegamento con una pubblica via; 3. un titolo valido a sorreggere l’affermazione di uso pubblico. Come si è detto, l’uso non può essere affermato solo sulla base dell’iscrizione nell’elenco formato dalla P.A. delle vie gravate da uso pubblico, in quanto esso non ha natura costitutiva ma (lo si ribadisce) meramente dichiarativa. Però, il titolo di acquisto di un diritto di passaggio può sempre essere provato mediante testimoni, dalle cui dichiarazioni risulti che la strada, per esempio originariamente agraria di natura privata, era diventata di uso pubblico da tempo immemorabile, ovverossia da più di 20 anni.

Tra l’altro le strade vicinali assoggettate al pubblico transito sono equiparate a quelle pubbliche in senso stretto e sottoposte al regime giuridico di queste ultime. L’estinzione del diritto di servitù su strada vicinale di proprietà privata non può derivare da atti, o da comportamenti, abdicativi compiuti dalla collettività di utenti, quali la rinuncia o il mancato uso per il tempo necessario alla prescrizione del diritto, ma soltanto dalla volontà dell’ente territoriale che è soggetto esponenziale degli interessi collettivi. Ciò perché il diritto costituitosi in capo all’ente è di natura reale ed è sottoposto alla medesima disciplina dei beni demaniali. Per ciò stesso, la volontà che deve promanare dal Comune può essere – oltre che espressa – tacita “in relazione a fatti concludenti ed univoci, incompatibili con il persistere dell’asservimento del bene privato a pubblici interessi”. Occorre anche avere presente che le strade vicinali ad uso pubblico non cessano di costituire oggetto di proprietà privata, con l’importante conseguenza che la loro riparazione e manutenzione spetta ai proprietari. L’ente si limita ad intervenire soltanto nel caso in cui venga a registrarsi inerzia da parte degli stessi. Ma è anche vero che, siccome l’arteria dovrebbe essere utilizzata da parte della collettività, all’ente pubblico spetta un’ingerenza straordinaria nella sua gestione che si concretizza in poteri di polizia e di regolamentazione della circolazione, di ordine e di sorveglianza.

Claudio de Luca


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