Certificato assicurativo e truffa

gio 27 dicembre 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
4min
Certificati assicurativi ©http://www.agrigentonotizie.it
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Nel 2006, il Gip del Tribunale di Larino ebbe a prosciogliere dall’accusa di falsificazione (art. 459 C.p,, con la formula “perché il fatto non sussiste”), una persona imputata di tentata truffa per avere apposto sul parabrezza del proprio autocarro un certificato assicurativo fasullo, tacendo tale falsità al momento del controllo degli agenti e compiendo atti idonei diretti - in modo non equivoco - ad indurre quei pubblici ufficiali in errore in ordine alla regolarità della posizione assicurativa dell'autocarro stesso. Tutto ciò, allo scopo di procurarsi "l'ingiusto profitto di non pagare la sanzione amministrativa, con mancato introito di denaro per l'erario, e di non subire il sequestro del mezzo non assicurata". Avverso il provvedimento aveva proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Campobasso, deducendo violazione di legge, dal momento che sarebbero senz’altro sussistiti gli estremi del reato contestato, dal momento che l'imputato non si era limitato a circolare senza il certificato di assicurazione, bensì – esponendone uno falso - aveva eluso i controlli, sottraendosi al pagamento della sanzione amministrativa ed alla eventuale confisca del veicolo. Il ricorso è stato ritenuto infondato.

Già in altre circostanze era stato affermato che l'esposizione sul parabrezza di un’autovettura di un contrassegno materialmente falsificato, unitamente alla ricevuta, integra il reato di truffa consumata, in quanto l'agente, facendo risultare avvenuto l’adempimento dell'obbligo fiscale, si sottrarrebbe al pagamento dell’importo dovuto all'erario Così, ‘ex plurimis’, la Sez. II della Corte di Cassazione civile nel 1989. Ma tale orientamento, pur avallato da una pronuncia delle Sezioni unite del 1986, non soltanto non ha mancato di far registrare opposte decisioni anche in epoca successiva (si veda ancora la Sez. II della Cassazione nel 1988 ed ancora nel 1989), ma è stato pure reiteratamente resistito in dottrina. Infatti, partendo dalla premessa per cui, nella struttura della truffa (almeno secondo il suo schema tradizionale) sarebbe presente - come requisito implicito - quello dell'atto di disposizione patrimoniale (quale elemento intermedio derivante dall'errore, e causa dell'ingiusto profitto, con altrui danno) è stato osservato che, pur ammettendosi la configurabilità di un atto dispositivo di carattere omissivo, nell'ambito della condotta innanzi delineata, mancherebbe una volizione (quale che sia) di disposizione patrimoniale, non essendo essa ravvisabile nel fatto che gli organi di controllo, indotti in errore, non abbiano contestato l'evasione tributaria né tanto meno nel fatto che l'erario si sia limitato a subire l'inadempienza dell'agente al momento del versamento della somma inferiore a quella dovuta. Il reato, si è ancora osservato, non sarebbe nella specie ipotizzabile perché manca la necessaria cooperazione della vittima.

Per di più, non ricorrerebbe la necessaria triplice sequenza "artificio - induzione in errore - profitto", perché, al contrario, quest’ultimo sarebbe realizzato ‘illic et immediate’, grazie al versamento di una somma inferiore; cosicché l'alterazione del contrassegno risulterebbe finalizzata a dissimulare un guadagno già conseguito. Simili rilievi, di spessore tutt'altro che evanescente, valgono ovviamente ancora di più nella ipotesi che qui si pone in rilievo, posto che tra il "contravventore" e la pubblica amministrazione non sussisteva (della falsificazione del certificato di assicurazione) alcun rapporto di "debito", tributario o di altra natura; sicché il comportamento fraudolento in nessun modo poteva correlarsi ad un "danno" dell'erario, neppure dilatando al massimo la nozione di atto di disposizione di carattere omissivo. In effetti, il profitto conseguito dall'imputato era stato quello derivante dalla circolazione senza la copertura assicurativa; dunque, un fatto del tutto neutro agli effetti di un ipotetico "danno erariale", proprio perché quella condotta non era destinata a spostare "risorse" economiche dal soggetto ipoteticamente truffato all'autore di tale condotta.

A simili principi, d'altra parte, ha fatto appello anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, allorquando ha avuto modo di affermare che non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al Prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme poste dal legislatore a disciplina della circolazione stradale (Sezione IV, 2001). Infatti, si è sottolineato - escludendosi la configurabilità della truffa (anche nella forma tentata) - che, nel procedimento volto all'accertamento di una infrazione amministrativa, l'Autorità che infligge la sanzione in nessun modo compie atti che possano essere riguardati come disposizioni di carattere negoziale incidenti sul patrimonio della amministrazione rappresentata (né, tanto meno, su quello del trasgressore), quanto piuttosto pone in essere un atto autoritativo di tipo "ablatorio" che costituisce manifestazione tipica dell'esercizio di uno specifico e tipizzato ‘munus’, quale è quello di applicare sanzioni. Rimane del tutto evidente che, come non può ipotizzarsi, in tale schema pubblicistico, il carattere dispositivo e negoziale dell'atto (l'accertamento della violazione da cui può scaturire l'insorgenza del "danno" patrimoniale postulato come elemento essenziale della truffa), nessuna lesione del bene protetto è ipotizzabile ove la condotta fraudolenta si sia limitata (come nella fattispecie) ad eludere l'accertamento di infrazioni amministrative, costituenti - esse stesse - il profitto già conseguito dal trasgressore.

Claudio de Luca

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