La contestazione differita va sempre giustificata

lun 18 febbraio 2019
Veicoli al crocevia di La Redazione
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Verbale ©Termolionline.it
Verbale ©Termolionline.it

Il signor Pinco Palla presenta formale opposizione ai contenuti impositivi di un verbale di contestazione redatto dalla Polizia locale sulla scorta di talune argomentazioni. La sua autovettura era stata sanzionata per la violazione prevista e punita dall’art. 154, cc. 3 ed 8, Cds. Al prefato, nella qualità di trasgressore (ed alla responsabile ‘in solido’ del veicolo) veniva notificato un verbale di accertamento 29 gg. dopo l’accaduto. Ciò posto, il trasgressore aveva segnalato al Giudice: 1) che la contestazione era sopravvenuta a seguito dell’intervento della P.m., chiamata del trasgressore, perché fossero verificate le modalità di un sinistro (classificabile ‘mini crash’) che lo aveva visto coinvolto; 2) che dell’evento citato faceva menzione lo stesso verbale che, al sesto capoverso (sotto il titolo dichiarazioni del trasgressore), recitava testualmente:”Elevato in seguito ad incidente stradale verificatosi in via …, rapporto n. … …”; 3) che il sottoscritto trasgressore non è proprietario dell’autoveicolo verbalizzato quanto piuttosto ne era conducente”.

Precisato quanto sopra, è appena il caso di riferire: l’art. 201 Cds impone l’esercizio della contestazione immediata, facendone un obbligo che - per ciò stesso - assume rilievo essenziale per l’assicurazione della correttezza della procedura sanzionatoria. Nella sostanza, esso deve svolgere una funzione sicuramente strumentale alla piena applicazione del diritto di difesa del trasgressore. Ne consegue che limitare l’immediata conoscenza dell’entità di un addebito (come è stato nella fattispecie sopra descritta) può trovare giustificazione soltanto in motivazioni che siano tali da rendere legittimo tale comportamento. Ed effettivamente la totalità della giurisprudenza formatasi nel merito sentenzia che le cause in questione debbono essere sempre precisate nel corpo del verbale. Tra le tante si citano: Cassazione civile, 22.VIII.2001, n. 11184; Cassazione, 25.V.2001, n. 7103; Cassazione, 20.VII.2004, n. 13412; Cassazione, 6.XII.2002, n. 17345; Cassazione, 16.02.2005, n. 3128; Cassazione civile, 28.IV.2005, n. 8837; Cassazione, Sezione I, 6.V.2005, n. 9469.

Ciò posto, già da un superficiale esame dell’atto di contestazione, può constatarsi l’assenza dei motivi che hanno reso impossibile ai Vigili urbani la contestazione dell’illecito nell’immediato. L’espressione utilizzata (“verbale elevato in seguito ad incidente stradale”), oltre ad essere una generica clausola di stile, non permette di conoscere le concrete ragioni per cui essi abbiano proceduto alla contestazione differita, sebbene quella immediata sia stata prescritta dal legislatore del Codice stradale proprio per garantire un trasgressore che deve essere sempre posto nella condizione di potere esporre le proprie ragioni nell’immediatezza dell’accaduto. Purtroppo, l’obbligo in questione non è stato neppure ipotizzato dagli operatori che, nel verbale, alla voce “dichiarazioni del trasgressore”, si sono semplicemente premurati di annotare non quanto questi avrebbe potuto riferire per la piena conoscenza dei fatti, ma piuttosto che si trattava di un sinistro.

Or bene, se gli agenti della P.m. non avessero avuto un quadro chiaro della dinamica dell’incidente, ai fini di una corretta contestazione della violazione, avrebbero avuto l’obbligo di precisare - nel rispetto della disciplina della circolazione stradale che tutela sempre i diritti delle parti in causa - le ragioni della descritta carenza in modo espresso e concreto. Perciò, dal momento che tali motivazioni non risultano essere state indicate, ‘ex professo’, nel titolo esecutivo notificato, il verbale in questione è da ritenere ad ogni effetto illegittimo. Per i motivi sopra esposti, il Gdp potrebbe sospendere previamente gli effetti del titolo esecutivo, annullandone i contenuti, attesa la ritenuta fondatezza delle doglianze lamentate in parte deduttiva, che si sostanziano, segnatamente: 1) nella errata indicazione degli estremi della targa dell’autovettura del trasgressore; 2) nella omessa contestazione immediata del verbale di accertamento di violazione, come peraltro si è avuto modo di documentare ampiamente. L’invocata illegittimità del verbale può estendersi pure alla decurtazione di due punti sulla patente di guida inflitta dai Vigili accertatori.

Claudio de Luca

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