Sosta a tempo e chiamate d'urgenza: si multa o no?

lun 04 marzo 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Sosta a tempo ©Termolionline.it
Sosta a tempo ©Termolionline.it

Un trasgressore, pur dichiarandosi responsabile di una violazione, ha presentato ricorso avverso l’accertamento. Trasferitosi in paese per lavoro, è costretto a parcheggiare sotto casa (dove vige un regime di sosta a tempo), ma è soggetto a chiamate d’urgenza quale prestatrice d’opera nel locale Presidio ospedaliero. Perciò, invocando l’implicita esimente, chiede al Giudice di non essere chiamata a rispondere della violazione amministrativa.

Ma il Comando verbalizzante deduce che il preavviso apposto dall’agente sul parabrezza del veicolo, quando la violazione venga rilevata nell’assenza del conducente, concreta una particolare tipologia di atto amministrativo, comunque non costituente processo verbale, dal momento che non ne vanta i requisiti essenziali (indicazione della possibilità di impugnare il provvedimento, identificazione dell’agente accertatore, etc.). Esclusa tale qualificazione, si deve ritenere trattarsi di una forma, sia pure incompleta e singolare, di avviso di avvio del procedimento, con cui l’organo comunale di vigilanza avverte l’utente della strada che un agente ha rilevato un’infrazione; e che, in conseguenza di ciò, sta avviando quel procedimento che condurrà, successivamente, all’emanazione del vero e proprio spv.

A questo punto, il soggetto che ha rinvenuto il preavviso ha due possibilità: 1) procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto estintivo dell’obbligazione, e conclusione del procedimento; 2) attendere la notificazione del spv ed impugnarlo dinnanzi al Prefetto o al Giudice di pace. In nessun caso sarebbe esperibile ricorso contro il preavviso di accertamento, essendo tale gravame proponibile soltanto contro un verbale. Nella sua memoria, però, il ricorrente soggiunge che gli agenti, per presunto errore materiale, in luogo di apporre la crocetta di individuazione della violazione accanto al codice “Sosta in zona – disco con dispositivo di controllo non funzionante”), l’avevano apposta in corrispondenza di “Sosta allo sbocco di passo carrabile”, in una piazza dove, di contro, non esistono aperture di passi carrabili). Le inesattezze erano state opportunamente precisate nel verbale successivo all’avviso di accertamento (unico atto giuridicamente esistente ) che recava la contestazione della reale violazione (“Sosta in zona – disco con dispositivo di controllo non funzionante”).

I più comuni sistemi meccanizzati di gestione del contenzioso ammettono – ‘ope legis - la redazione dei verbali cosiddetti composti (quelli in cui l’agente, responsabile del procedimento, contesta la sussistenza di un illecito sulla scorta delle rilevazioni effettuate da altri).

Or bene, dalla fotocopia del verbale di contestazione esibita dal ricorrente, si evince – con ogni evidenza – il nominativo del responsabile del procedimento (che ha sottoscritto l’atto) e quelli dei verbalizzanti su strada, soggetti giuridici entrambi perfettamente individuabili, così da rendere quanto meno temeraria la pretesa di illegittimità del s. p. v. accampata dal ricorrente. In relazione, poi, alla presunta illegittimità per mancata sottoscrizione dell’atto, fa testo l’art. 385, c. 3, Reg. es. Cds , secondo i cui contenuti – per i verbali redatti con sistemi meccanizzati, o di elaborazione dati - sarebbe addirittura sufficiente la notifica con il modulo prestampato, recante la sola intestazione dell’Ufficio, dal momento che la stessa giurisprudenza di merito ritiene appunto bastevole la certezza della provenienza di un atto da un determinato soggetto e dell’appartenenza di questi all’organo accertatore. ‘A fortiori’, si soggiunge che pure la giurisprudenza amministrativa è attestata su posizioni analoghe, escludendo l’inesistenza dell’atto amministrativo per i motivi lamentati dal ricorrente.

Ad adjuvandum’ occorre aggiungere, che l’art. 6-quater della legge n. 80/1991 (di conversione del d. l. n. 6/1991) prevede, per gli atti amministrativi emessi dagli enti locali, che l’apposizione della firma autografa bene possa essere sostituita “dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile“. Detta disposizione, pur essendo anteriore all’entrata in vigore del Codice della strada non appare di certo abrogata per successione di leggi, per rimanere, anzi, applicabile per il principio di specialità, concernendo solo atti provenienti da enti locali. Per di più, tale possibilità appare riproposta (Cassazione, n. 9394/1997) anche dall’art. 3 del dlgs n. 39/1993, ove si prevede che, nel caso in cui, per la validità di atti emessi mediante sistemi telematici, ed informatici, sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa possa essere sostituita “dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatico, del soggetto responsabile “.

Claudio de Luca

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