Segnali stradali: occorre presumerne la legittimità

lun 18 marzo 2019
Veicoli al crocevia di La Redazione
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Segnali stradali ©entilocali-online.it
Segnali stradali ©entilocali-online.it

Un tempo la gran parte degli Uffici tecnici dei Comuni italiani (come pure quelli delle Amministrazioni provinciali e – talora quelli dell’Anas) non tenevano nel debito conto l’obbligo sancito dall’art. 77 del Codice della strada.

A tale proposito qualche quotidiano aveva cominciato a pubblicare i contenuti di decisioni di condanna degli Enti citati. Sulla questione era intervenuta l’Associazione degli installatori che aveva ammonito: "Se il principio adottato dal Giudice sarà invocato in altri Uffici giudiziari, potrebbe essere archiviata la gran parte delle infrazioni". Successivamente le cose sono cambiate, ma sono ancora tanti i Comuni che – incongruamente – acquistano cartelli stradali da aziende di dubbia professionalità, preferendo risparmiare sulla segnaletica.

Eppure, in altri anni, una Nota del Ministero delle infrastrutture aveva precisato che la mancata indicazione degli estremi dell’ordinanza sul retro dei cartelli non rende inefficace il divieto ed annullabili gli accertamenti, ponendo mano ad una situazione molto dibattuta pure dalla giurisprudenza di merito; tant’è che – secondo alcuni Uffici del Giudice di pace – l’indicazione fornita dal Regolamento per l’esecuzione e l’attuazione del Codice stradale avrebbe contrastato con questo parere. In effetti, letteralmente, l’art. 77 del dPr n. 495/1992 dispone che “per i segnali di prescrizione, fatta eccezione per quelli usati nei cantieri stradali, devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza di apposizione”. Pertanto – secondo talune pronunce – sarebbero stati annullabili i verbali riferiti ad una segnaletica carente di indicazione sul retro

Però, successivamente, il Direttore del Dipartimento trasporti terrestri fornì una diversa precisazione, specificando che “laddove il legislatore, dalla mancata apposizione sul segnale degli estremi autorizzativi, ha voluto far discernere una vera e propria causa di inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato”. In pratica voleva dire che l’art. 5 Cds “attribuisce agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere alla regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei cartelli e per fissare i termini di decorrenza del provvedimento connesso, pure in funzione dell’art. 37 che – al c. 3 – prevede il ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono, o autorizzano, la collocazione di segnaletica entro un termine che decorre proprio dalla stessa data del provvedimento.

Ma l’utente della strada, ai sensi del c. 2 dell’art. 38, è tenuto comunque al rispetto delle prescrizioni imposte con la segnaletica presente su strada, ed è soggetto alle eventuali conseguenze sanzionatorie dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano comunque la loro funzione”.

Proprio per sostenere queste argomentazioni, erano intervenute talune sentenze (‘ex plurimis’ la n. 6474/2000 della III Sezione civile della Corte di Cassazione. Quanto premesso, permette di ribadire che – seppure i cartelli apposti dall’Ente non recassero, a tergo, le indicazioni di legge - è da ritenere che la carenza di dati non possa, né debba, vanificare l’accertamento delle Forze dell’ordine. In effetti i segnali di prescrizione indicano un comportamento imposto dalla legge, oppure previsto in una delibera adottata dall’ente proprietario della strada.

L’utente (Cassazione civile, Sezione, n. 3596/1979 ) è sempre tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni imposte dai segnali, poiché ciò corrisponde alla presunzione di legittimità ed alla forza esecutiva dell’atto amministrativo. Ne consegue che i segnali stradali debbono essere osservati, seppure fossero illegittimi (Cassazione penale, Sezione V, 5.X.1982), dal momento che la loro funzione di pubblicità è in effettivo riferimento ad un provvedimento amministrativo particolare, espresso formalmente, comunque reperibile agli atti dell’ente proprietario della strada (Cassazione penale, Sezione IV, 23.02.1981).

Claudio de Luca

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