Tutto ciò che avreste voluto sapere sulle strisce pedonali

lun 25 marzo 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Strisce pedonali ©Termolionline.it
Strisce pedonali ©Termolionline.it

Diventano sempre più numerose le Amministrazioni comunali che, ritenendo di poter rendere più evidenti le strisce pedonali realizzate all’interno del concentrico cittadino, pensano di potere attivare attraversamenti stradali colorati nelle tinte più varie. Purtroppo, per tutti questi Sindaci ed Assessori, a disporre in proposito è solo il legislatore del Codice stradale con un dettato che non ammette libertà in termini di tonalità cromatiche.

Secondo l’art. 40, i segnali stradali tracciati sulla strada servono per regolare la circolazione. Tra di questi troviamo annoverati gli attraversamenti pedonali. Poi è il Regolamento per l’esecuzione e l’attuazione (art. 145) a stabilire le norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche di quelli orizzontali e la loro modalità di applicazione. Gli attraversamenti pedonali debbono essere resi evidenti sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a m 2,50 sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e di larghezza non inferiore a 50 cm. Ciò posto, colori ulteriori (utilizzati in luogo di quello bianco) entrerebbero in conflitto non solo con la normativa posta a livello nazionale quand’anche con quella emanata a livello europeo (EN 1436). Però si potrebbe opporre: sarebbe possibile impedire all’autonomia dell’ente proprietario della strada di colorare il nero dell’asfalto cittadino con un conglomerato dal tono più vivace? No! Però insorge un dubbio: se poi si rileva che le tonalità in questione sono state localizzate esclusivamente sotto le strisce pedonali, ciò viene a dire che è stato realizzato un qualcosa che viene a costituire un ‘quid’ di complementare alla segnaletica in questione, peraltro proibita dalle regole di dettaglio, sopra riportate, predisposte dal legislatore. Lo stesso Ministero dei trasporti si è pronunciato in questi termini nel 2011 (parere n. 1379), smentendo categoricamente “la presunzione di maggiore visibilità della segnaletica orizzontale colorata, constatando un maggior rapporto di contrasto tra l’originario colore nero del conglomerato bituminoso ed il colore bianco delle strisce pedonali; soprattutto in situazioni notturne e di asfalto bagnato”. Ma andiamo avanti con la normativa.

I Comuni, allo scopo di provvedere in ordine alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione sulle strade di proprietà, debbono apporre e mantenere la segnaletica prescritta. Stante la chiarezza del precetto, appare evidente che possa insorgere una responsabilità in capo all’Ente quando avessero a verificarsi inconvenienti, o addirittura danni, a veicoli od a pedoni, se provocati dalla realizzazione di una segnaletica non conforme ai contenuti del Cds. Naturalmente non può che trattarsi di una responsabilità presunta, per ciò stessa da dimostrare in giudizio. In effetti, la P.a. (art. 2051 C.c.), in quanto proprietaria della strada, è tenuta a risarcire l’eventuale danneggiato, sempre che il sinistro non si sia verificato per un caso fortuito. In tale ottica, l’utente è semplicemente tenuto a provare che l’evento c’è stato e che, dalla sua dinamica, è derivato un danno. Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, la tutela dell’automobilista deve essere ricondotta al principio del ‘neminem laedere (art. 2043 C.c.).

Ragion per cui, seppure la P.a. sia tenuta a non ledere i diritti altrui, verificando se il proprio operato possa essere censurabile sotto il profilo di eventuali anomalie (nel caso di specie da segnaletica non conforme), l’utente della strada danneggiato rimarrebbe aggravato dall'’ònere: 1) di provare l’evento; 2) di rendere evidente il sinallagma tra il segnale mal posto ed il danno patito; 3) di dimostrare la condotta colposa dell’ente che non aveva provveduto ad attivarsi correttamente, approntando una rigorosa segnaletica; 4) di evidenziare che il danno è intervenuto proprio perché la condotta dell’ente serbava i caratteri dell’insidia e del trabocchetto. Tutto ciò posto, esaminiamo un’ultima fonte normativa.

L’art. 45 si occupa della uniformità della segnaletica. Per ciò stesso vieta la fabbricazione e l’impiego di segnali non previsti, o non conformi, a quelli stabiliti dal Codice, dal Regolamento, dai Decreti o da Direttive ministeriali. Naturalmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare ai Comuni di sostituire, di integrare, di spostare, di rimuovere e di correggere ogni segnale non conforme, con poteri sostitutivi nel caso di inadempienza. Perciò, attenzione prima di colorare con la fantasia le strisce pedonali.

Claudio de Luca

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