La normativa per i ciclisti: oggi, e, forse, domani

lun 01 aprile 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
regole di comportamento per i ciclisti ©web
regole di comportamento per i ciclisti ©web

Il nuovo Codice della strada prevede nuove norme per i ciclisti. Tra di queste la possibilità di circolare contromano nei centri urbani. Il testo, in via di approvazione, di cui la Stampa tanto ha parlato, prevede che, quando in coda, essi godano di precedenza assoluta grazie ad una corsia riservata che - quanto meno – consentirà di evitare l’inalazione dei gas di scarico di auto e bus. Naturalmente sarà compito dei singoli Comuni intervenire sulla segnaletica al fine creare, in coincidenza di semafori e stop, quella che nel testo viene definita una striscia di arresto avanzata”.

Totale libertà di circolazione nei centri e nelle zone dove il limite di velocità è stato fissato sui 30 Km/h e la possibilità di andare in senso inverso “indipendentemente dalla larghezza della carreggiata e dalla massa dei veicoli autorizzati al traffico”. Si tratta di linee di condotta già praticate in altri Paesi, essendo stato accertato che non ne lieviterebbe il numero degli incidenti. Nonostante ciò, il testo in discussione prevede che la possibilità di “circolare anche in senso opposto a quello di marcia rispetto agli altri veicoli” sia decisa dall’Amministrazione comunale e sia segnalata con un cartello. La nuova norma prevede anche la possibilità, per chi va in bici in città, di utilizzare le corsie riservate ai ‘taxi’ ed agli autobus. Il problema-parcheggio non esisterà più. Il testo certifica l’assoluta libertà di lasciare il proprio mezzo, oltreché nelle aree fissate dal Comune, anche sui marciapiedi e nelle zone pedonali. Il casco sarà obbligatorio, ma sono diversi gli emendamenti che prevedono incentivi per l’acquisto.Il nuovo corso accoglie per la prima volta anche un accenno a ‘skate’, monopattini e ‘hoverboard’.

Ma veniamo allo stato attuale dell’opera. Per l’opinione pubblica, la bicicletta rimane una illustre sconosciuta; invece, già per l’attuale Codice, si tratta di un veicolo come gli altri. Vediamo in proposito cosa dice la legge n. 120 del 2010 (in vigore) che riformò, qua e là, lo strumento regolativo della circolazione stradale. Attualmente, inforcando una bicicletta, non si deve calzare il casco. ‘In itinere’, ed in un primo tempo, al Senato tale obbligo era stato esteso a tutti; poi, il comportamento era stato ritenuto assumibile soltanto dagli infraquattordicenni; infine, era stato considerato inapplicabile ad alcuno, quasi che cadere in terra, e battere il capo, potesse succedere soltanto ad attempati motociclisti. La giustificazione per l’assunzione di una tale opzione fu la seguente: per circolare in bicicletta, non si deve essere accompagnati da un documento. D’accordo, ma, se qualcuno, appartenente alle Forze dell'ordine, mi ferma, dovrò pur declinare i miei dati, tanto più se abbia causato, oppure abbia concorso nel causare, un sinistro. In sostanza, non essendo un alieno, pure un ciclista potrebbe essere chiamato a qualificarsi.

Attenzione, però, ad indossare il giubbetto riflettente (di colore giallo o arancione). Quello stesso, che - dal 2004 – deve essere custodito nell’auto, deve vestire pure il ciclista nell’ipotesi della effettuazione di una sosta al fianco di una strada. L'obbligo è scattato entro 60 gg. dalla pubblicazione della legge (29 luglio 2010). Il capo deve essere utilizzato di sera e di notte, quando si stia pedalando fuori città (e sempre ove si stia circolando in galleria). In alternativa, possono essere usate le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, purché caratterizzate dai requisiti stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti del 30 dicembre 2003. Allora il Senato aveva introdotto la facoltà di lasciare la bici in sosta sul marciapiedi, sempre che mancassero rastrelliere nelle adiacenze ed il veicolo non arrecasse intralcio ai pedoni od ai disabili. Alla fine la norma fu rimeditata; e poi addirittura cancellata. Il divieto permane anche nelle isole pedonali. Dunque, il marciapiedi resta riservato ai pedoni; e le biciclette possono circolarvi staticamente soltanto se esistono strisce che delimitino la carreggiata riservata ai velocipedi.

Per oggi, e fino a nuovo ordine, resta ancora vietata la circolazione contromano, sempreché l’Autorità comunale non abbia disciplinato altrimenti, sezionando in due parti la strada e riservando quella principale al senso unico e quella meno larga ai ciclisti. Questi ultimi non rischiano di perdere i punti-patente. Come si ricorderà, la norma venne introdotta con il precedente pacchetto-sicurezza; ma ci si rese subito conto che si trattava di una regola paradossale dal momento che veniva sanzionato in maniera diseguale chi aveva la patente e chi non l'aveva. E così il ciclista uscì dall'orbita della punibilità (art. 126-bis Cds).

Claudio de Luca

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