Se abbiamo ragione impariamo a difenderci dal Giudice di pace

lun 08 aprile 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Giudice di pace ©ilsole24ore.com
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Più di un lettore di questa rubrica ci chiede di dare un taglio più didascalico alla scrittura ed ai contenuti degli argomenti, chiedendo – nella sostanza – di tentare di elaborare un utile strumento per il vantaggio di chi sia costretti a rivolgersi ai Giudici di pace una volta resi destinatari di un s.p.v.a. di violazione alle norme contenute nel Cds. La procedura viene attivata proponendo ricorso (art. 22,legge n. 689/1981) con deposito in Cancelleria. Il Gdp fissa la data dell’udienza di comparizione, ordinando al Comando verbalizzante di depositare, 10 giorni prima dell’udienza, copia degli atti relativi all’accertamento.

L’opposizione va notificata al Comune, mai al Comando di P.m., altrimenti l’atto introduttivo sarebbe nullo ed occorrerebbe riavviare l’intera procedura (Sz. I Corte di Cassazione, sentenza n. 2574/2002, laddove si pone in evidenza proprio uno degli errori più frequenti: quello della cattiva individuazione della controparte in questa tipologia di giudizi). Il destinatario di un s.p.v., che intenda impugnarne i contenuti, deve dunque limitarsi a precisare gli estremi dell’atto. L’onere della notifica della citazione pertiene, infatti, all’Ufficio del Gdp. Nel caso di specie, la Cass. si è soffermata sulla regolarità della notifica dell’atto di impugnazione, la cui disciplina, è rinvenibile nella legge n. 689 cit. La sentenza suesposta ha giudicato nulla l’ipotesi della notifica dell’atto introduttivo effettuata nella sede del Comando, anziché nella Casa comunale, atteso che – in materia – il Giudice di legittimità ha ritenuto applicabile l’art. 145 Cpp.

Detta disposizione, dedicata all’attività di notificazione da porre in essere nei confronti delle persone giuridiche, prescrive che la citata operazione vada eseguita nella sede mediante consegna di copia dell’atto al legale rappresentante, o a persona addetta alla ricezione, o comunque applicato alla sede. L’opposizione avverso un v.a. di infrazione va dunque notificata alla persona giuridica in cui il Corpo è incardinato, vale a dire al Comune, nella sede e nella persona del Sindaco. Peraltro, ove l’Ente si costituisse in giudizio, accettando il contraddittorio, potrebbe sanare ‘sua sponte’ il descritto vizio, nell’intesa che il ricorrente non abbia il dovere di notificare alla propria controparte, ma semplicemente indicare, con ogni esattezza, gli estremi del verbale impugnato.

L’avviso di accertamento, apposto sul parabrezza del veicolo, quando la violazione venga rilevata nell’assenza del conducente, concreta una particolare tipologia di atto amministrativo, comunque non previsto dalla legge, non costituente processo verbale. Esclusa, perciò, tale qualificazione, si deve ritenere che l’avviso di violazione abbia a concretare al massimo una forma - sia pure incompleta e singolare - di comunicazione di avvio del procedimento con cui l’organo comunale di vigilanza avverte l’utente della strada che un proprio agente ha rilevato un’infrazione; e che, in conseguenza di ciò, la Pm sta avviando quel procedimento che condurrà all’emanazione del vero e proprio formale s.p.v. Ponendo, di contro, sullo stesso piano del p.v. il mero preavviso, l’ipotetico attore non ha considerato che in nessun caso può esperirsi ricorso, perché il gravame è proponibile soltanto contro un verbale.

E’ appena il caso di osservare che, in proposito, la stessa Corte costituzionale (‘ex plurimis’, ed incidentalmente, leggasi l’Ordinanza n. 160/2002) ha ritenuto inammissibile – per carenza di interesse – l’impugnazione di un avviso, rivelandosi detto atto non “immediatamente lesivo di posizioni del soggetto che venga avvisato della commessa violazione “ né tale da “ costituire - in alcun modo - titolo esecutivo, o comunque atto di irrogazione di sanzione, neppure cautelare “.

Claudio de Luca

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