Distinzione tra ubriachezza ed ebbrezza

mer 24 aprile 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Alcoltest ©Comando provinciale Isernia
Alcoltest ©Comando provinciale Isernia

A differenza delle verifiche preliminari, che non richiedono l’esperimento di alcuna formalità preventiva, tutti gli altri accertamenti, finalizzati alla misurazione del tasso alcolico del sangue e dell’alterazione psico-fisica da droghe, sono da qualificarsi accertamenti urgenti di polizia giudiziaria, come tali disciplinati dall’art. 354 C.p.p. Per tali atti, “la vigente normativa impone di informare la persona in ordine alla possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore, che ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato”. Pertanto, prima di procedere alle surrichiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei confronti di cui vengono svolte indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nomina del difensore di fiducia, avanzata ai sensi dell’art. 349 C.p.p. In pratica, questa ritualità dovrà essere osservata prima di procedere alla prova dell’etilometro.

Naturalmente, l’inizio delle operazioni di controllo non potrà certamente essere condizionato dall’arrivo del difensore. All’esito positivo degli accertamenti, occorrerà procedere alla redazione di uno specifico verbale di elezione di domicilio, comprensivo dell’annotazione del ritiro della patente e dell’affidamento del veicolo ad altra persona capace di guidare. Un altro verbale documenterà, analiticamente, il rispetto delle tutele, in uno con le operazioni svolte; e tali atti, unitamente alla documentazione probatoria degli accertamenti compiuti, dovranno essere depositati entro 3 gg. nella Segreteria del Pubblico ministero. Le direttive sui controlli antialcol ed antidroga al volante, già previsti dalla riforma del Codice stradale nel giugno del 2003, forniscono importanti interpretazioni e chiariscono taluni aspetti procedurali. Senza di essi, gli accertamenti non sarebbero mai decollati del tutto. In effetti, le regole derivano dalla riscrittura degli artt. 186 e 187, come recata dal testo del d.l. n. 151/2003, e si distinguono soprattutto per l’introduzione di ‘test’ preliminari rapidi, quali quelli con piccoli apparecchi oppure con ‘stick’ monouso, al fine di consentire controlli a tappeto sui conducenti. In pratica, solo chi sia risultato positivo a questi primi esami verrebbe di seguito sottoposto alle classiche prove dell’etilometro o del prelievo del sangue che restano le uniche a costituire fonte di prova per accertare i reati di guida sotto l’effetto di alcool o di stupefacenti, e che – per la loro complessità e lunghezza – non sono eseguibili su di un elevato numero di persone. Peraltro, le regole per la droga sono molto simili a quelle dell’alcool.

Una differenza consiste nel fatto che i ‘test’ preliminari, pur non potendo comprendere esami clinici o di laboratorio sul sangue, possono consistere anche in prelievi di liquidi biologici (tra cui urina e saliva) sotto il controllo degli agenti, operando con dispositivi conformi al dlgs n. 332/2000 o approvati dal Ministero della Salute. Naturalmente, per i prelievi da effettuare in ospedale, andrà acquisito il formale consenso dell’interessato.

L’art. 688 C.p. sanziona con la contravvenzione lo stato di ubriachezza, distinguendo tra l’ebbrezza, considerato come il semplice annebbiamento delle facoltà mentali, provocato da una eccessiva quantità di alcolici (che si manifesta in forma di esaltazione o di stordimento) e l’ubriachezza, consistente nella temporanea alterazione mentale conseguente ad intossicazione per abuso di alcool. Quest’ultima si manifesta con il difetto della capacità di coscienza (Sezioni unite della Cassazione pen., sentenza n. 1299/1995; e, già prima, Cass. pen, nel 1985). Dunque, la differenza consiste nell’intensità dell’alterazione psicofisica, più grave nella seconda per un maggiore tasso alcoolemico, nonché nel fatto che – mentre la prima può non essere manifesta - la seconda è punibile solo quando si sia resa di tutta evidenza. Quindi, l’ubriachezza (art. 688 C.p.) può concorrere con la guida in istato di ebbrezza (art. 186 Cds), nella considerazione della diversità degli interessi giuridici tutelati dal legislatore. In effetti, nel C.p., l’art. 688 mira alla prevenzione dell’alcolismo ed alla tutela dell’ordine pubblico; di contro, nella disciplina della circolazione stradale, l’art. 186 garantisce la sicurezza sulle strade nonché l’incolumità di chi vi si trovasse a transitare.

Claudio de Luca

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