Codice della strada: l'errore sulla citazione in giudizio

mar 30 aprile 2019
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Atto giudiziario ©Web
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Codice della strada: l'errore sulla citazione in giudizio.

Nel procedimento di impugnazione contro i processi verbali di contestazione di un’infrazione alle norme contenute nel Codice stradale, l’errata individuazione dell’organo passivo, legittimato a resistere in giudizio, non comporta nullità (o inammissibilità) dell’opposizione quanto piuttosto una mera irregolarità sanabile. In tal modo si sono espresse le Sezioni unite (civili) della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in atto da tempo, con la pronuncia n. 3117 del 2006. In proposito, per un primo orientamento, occorre dire che il vizio di ‘vocatio in jus, costituisce una mera irregolarità sanabile a condizione: 1) che la parte provveda a rinnovare la notifica, entro i termini fissati dal Giudice, nei confronti dell’organo individuato quale legittimato da parte dell’Avvocatura statale; 2) che l’eccezione non sia tempestivamente formulata dall’Amministrazione costituita; 3) che la prefata sia rimasta contumace.

Per un secondo orientamento, tale vizio dà luogo a nullità dell’opposizione, sanabile alla indicazione del soggetto cui l’atto deve essere notificato.

Per un terzo orientamento, infine, l’erronea individuazione dell’organo determina una inammissibilità della prima udienza, nel caso di mancata eccezione da parte dell’Avvocatura dello Stato, con contestuale azione, non emendabile attraverso rinnovazione, non trattandosi di errore che investe la notifica bensì la parte del giudizio.

La Corte, con succitata sentenza n. 311 del 2006, aveva già preliminarmente osservato che l’ordinamento “non si limita a riconoscere alle singole articolazioni organizzatorie di un ente rilevanza esterna, quanto piuttosto attribuisce alle stesse una specifica ‘legittimatio ad causam’, facendole diventare soggetti processuali, pur essendo prive ‘ex definitione’ di personalità giuridica”. Nel merito, aveva rilevato come un simile fenomeno abbia recato gravi difficoltà di identificazione della figura soggettiva legittimata a rappresentare lo Stato in giudizio; ed ha pertanto indicato in una corretta interpretazione dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 la soluzione del problema.

A tal fine, le Sezioni unite hanno precisato le finalità per cui era stata emanata la legge succitata. Questa era espressione dell’esigenza “di semplificare l’individuazione dell’organo competente a rappresentare lo Stato, indicandolo nel Ministro competente e prevedendo un regime di sanatoria nei casi definiti come errore della persona cui la notifica deve essere fatta”. Nel solco di tali considerazioni, la Corte ha affermato che tale norma non può essere letta in modo riduttivo; e che, pertanto, essa va riferita non tanto ai casi di errata identificazione della persona fisica addetta all’organo, quanto proprio all’errore nella identificazione dell’organo legittimato.

Secondo i Giudici di legittimità, tale interpretazione rimane confortata dai principi costituzionali, che richiedono il rispetto della pienezza e dell’effettività della tutela giurisdizionale, nonché dall’indicazione della Consulta n. 189 del 2000 di restringere le ipotesi di inammissibilità dei rimedi giurisdizionali. In conclusione, per le Sezioni unite, l’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale quanto piuttosto una mera irregolarità sanabile: 1) attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice; 2) la mancata eccezione dell’Amministrazione; 3) l’omessa deduzione di uno specifico motivo di cassazione.

Claudio de Luca

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