Misuratori di velocità e telecamere che guardano sulla strada

lun 20 maggio 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Un telelaser ©motori.virgilio.it
Un telelaser ©motori.virgilio.it

Un accertamento di violazione è impugnabile se il decreto prefettizio che autorizza il posizionamento dell'apparecchio elettronico di controllo ne abbia previsto l’installazione sul senso di marcia opposto a quello in cui sia stato effettivamente sistemato (Ordinanza n. 12309/2019 della sesta sezione civile della Corte di Cassazione che ha confermato un precedente orientamento - ordinanza n. 23726/2018 - sottolineando come non sia obbligatoria l'indicazione nel decreto prefettizio del lato della carreggiata in cui deve essere sistemato il misuratore di velocità (art. 4, c. 4, d.l. n.121/2002).

A tale proposito ‘dirittoegiustizia.it’ ha chiarito che le possibilità di successo di un eventuale ricorso sussistono ''nel caso il decreto prefettizio abbia espressamente previsto il posizionamento del dispositivo lungo soltanto un senso di marcia e l'accertamento sia stato effettuato sul senso opposto, perché difettando l'adozione di uno specifico provvedimento, il verbale di contestazione differita della violazione prevista all'art. 142 Cds è affetto da illegittimità derivata''. Il caso oggetto di pronunciamento si è verificato in Molise dove un automobilista ha depositato una opposizione per una violazione accertata lungo una strada del Comune di Macchia d'Isernia. La sua tesi ha avuto successo, lungo due gradi di giudizio, sia davanti al Giudice di pace sia dinanzi al Tribunale d'Isernia.

Via libera alle telecamere installate sulle mura perimetrali esterne di caseggiati e di singole abitazioni, seppure fossero state puntate per riprendere ciò che accade nella pubblica via. I cittadini che le posizionano lo fanno per tutelare la sicurezza dei loro beni e non commettono alcun reato nei confronti di chi viva o lavori ‘in loco’. Secondo i Giudici cassazionisti, per essere a posto con la legge, è sufficiente che dei cartelli avvertano della presenza delle videoriprese.

Perciò i supremi giudici hanno assolto, con la formula "perché il fatto non sussiste", due proprietari di diversi appartamenti di uno stabile di Chieti, condannati a sei mesi di reclusione per "violenza privata" perché avevano installato telecamere "a snodo telecomandabile, per ripresa visiva e sonora, orientate su zone e su aree aperte al pubblico transito". Secondo la Corte d’appello di L’Aquila, chi abitava in quella zona era costretto “a tollerare di essere costantemente controllato nell’espletamento delle proprie attività lavorative e nei loro movimenti”. Le riprese venivano utilizzate “per verificare l’eventuale commissione di illeciti da denunciare all’Autorità di P.s.” In particolare veniva segnalato chi non avesse raccolto la cacca dei cani dal suolo, chi avesse parcheggiato un’auto fuori posto ed eventuali schiamazzi commessi. Per la Cassazione (verdetto n. 20270) "l'installazione di sistemi di videosorveglianza con riprese del pubblico transito non costituisce un'attività in sé illecita". Ad avviso degli 'ermellini', "neppure è ravvisabile, nel prospettato cambiamento delle abitudini che si sarebbe registrato da parte di alcuni abitanti (con l'individuare percorsi alternativi per rientrare a casa e sottrarsi alle riprese)", il reato di violenza privata, "trattandosi di condizionamenti minimi indotti dalla videosorveglianza. E tali, comunque, da non potersi considerare espressivi di una significativa costrizione della libertà di autodeterminazione".

Secondo i supremi giudici, in questa vicenda c'è "il bilanciamento tra il valore fondamentale della libertà individuale, e altri, come quello della sicurezza, parimenti presidiati". E’sufficiente, quindi, che "chiunque installi un sistema di videosorveglianza provveda a segnalarne la presenza" in modo che gli altri ne siano informati "prima di entrare nel raggio d'azione" delle telecamere. Quanto alle segnalazioni che i due facevano alla polizia, si tratta di "un uso strumentale o molesto delle immagini catturate dalle telecamere, attuato successivamente a tale azione e, dunque, estraneo alla violenza privata".

Claudio de Luca

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