L’unione dei servizi fa un corpo di Polizia locale

lun 17 giugno 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
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La Polizia locale ©Termolionline.it
La Polizia locale ©Termolionline.it

L’art. 117 Cost. prevede che le Regioni abbiano competenza ad emanare norme legislative in materia di circoscrizioni comunali. Per di più, il c. 2 dell’art. 33 del dlgs n. 267/2000 favorisce l’esercizio associato delle funzioni e delle attività dei Comuni di minore dimensione demografica.

Per tali enti, le Regioni sono delegate ad individuare livelli ottimali di gestione delle stesse, concordandole con le amministrazioni civiche titolari, seppure queste si stessero esprimendo attraverso le Unioni. Nell’ordinamento sono numerose le fonti normative che fanno risaltare il ruolo di programmazione attribuito alle Regioni, nell’intesa che queste rappresentano il presupposto per la realizzazione di un compiuto, ed integrato, sistema delle autonomie, nel rispetto della salvaguardia dell’autonomia decisionale degli enti minori e nella previsione che l’attività programmatoria in discorso debba essere sempre il frutto non di una iniziativa unilaterale quanto piuttosto di preventivo accordo tra chi legifera e chi esercita funzioni amministrative.

La disciplina in materia di servizi degli enti locali ha rappresentato l’oggetto di una ricorrente evoluzione legislativa. Da buon ultimo, il testo unico per gli enti locali ha adottato il concetto della possibilità di ampliamento del complesso delle forme di gestione, inserendo le varie tipologie agli artt.113 eseguenti. In sintesi, ha finito con il promuoverne – e qualificarne – sei; segnatamente: a) un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica, differente dalle vecchie municipalizzate; b) un’istituzione, chiamata a gestire servizi non imprenditoriali, priva di personalità giuridica, ma con potestà di regolamentare; una gestione diretta, in economia, da parte del Comune; la concessione a privati, prevedente la mera gestione di un servizio che però permane nella sfera di controllo e di vigilanza dell’ente concedente, dal momento che l’Amministrazione resta titolare del servizio; la gestione tramite Spa, o Srl, costituite – o partecipate – dall’ente titolare del servizio; la gestione di servizi a mezzo di società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Gli artt. 2 e 32 del citato t.u. attribuiscono alle Unioni di Comuni la natura di enti locali costituiti allo scopo di esercitare congiuntamente – a livello sovra comunale – una pluralità di funzioni di competenza delle singole comunità. Ma, al fine di favorire l’esercizio associato di tali attività, si fa carico alle Regioni di individuarne i livelli ottimali di gestione, concordandoli nelle sedi di intesa previste dall’art. 4. È appunto nell’ambito di tale specifica previsione che i Comuni possono esercitare le funzioni in questione in forma associata. Peraltro, il c. 3 dell’art. 33 attribuisce alle Regioni il compito di predisporre, sempre in concordia con i Comuni interessati, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata di funzioni e di servizi, da realizzare pure attraverso le Unioni, prevedendo addirittura i criteri per la corresponsione dei contributi e degli incentivi che dovrebbero portare alla progressiva unificazione degli enti associati. I servizi attualmente svolti dalle Unioni ineriscono sia aspetti istituzionali (anagrafe, servizi amministrativi, uffici e personale, tributi e polizia locale) sia aspetti connessi alla dimensione territoriale (viabilità, trasporti, urbanistica …).

Fondamentalmente, il fenomeno dell’associazionismo risponde all’esigenza di gestire in maniera collegiale risorse che appaiono limitate. Ciò al fine di assicurarne l’impiego secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. In definitiva, il fenomeno associativo assolve il compito, esclusivo e delicato, di venire incontro alla esigenza inderogabile di erogare prestazioni più adeguate e competitive, unificando e coordinando tutte le energie e le risorse, prima diffuse e parcellizzate, in più ristretti ambiti territoriali. Naturalmente, il settore prevalente di utilizzazione della gestione associata rimane quello della Polizia municipale. In effetti, oltre la metà delle Unioni operative sul territorio prevede tale servizio, cui – in tal modo – viene riconosciuto un rilievo particolare per le collettività, essendo sicuramente di gran lunga maggiori i benefici di una gestione comune. Analogamente, si colloca ad un livello altrettanto diffuso la fornitura congiunta di servizi che attengono al territorio, tipo la viabilità, la progettazione urbanistica, la difesa dell’ambiente, le opere pubbliche e le infrastrutture dedicate a migliorare, ed a mantenere, l’assetto in cui si svolgono le attività degli enti locali.

Claudio de Luca

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