Ciò che non sapete sulle merci pericolose

In campana mar 16 luglio 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Merci pericolose ©micheledelvescovo.it
Merci pericolose ©micheledelvescovo.it

TERMOLI. In materia di protezione civile e di tutela dell’ambiente, il 1° luglio del 2001 entrò in vigore l’‘agreement dangerous road’ (ADR) ristrutturato. Il periodo di transizione per l’adeguamento si concluse nel novembre del 2002, e la revisione dell’accordo costituì un significativo passo in avanti per renderne l’uso più logico ed intuitivo. Spariti i marginali, l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose è suddiviso in 9 parti, distinte in capitoli ed in paragrafi, in adeguamento ai suggerimenti dell’11.a edizione dei modelli di documenti delle Nazioni unite. Il Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose è inglobato nelle prime 7 parti dell’ADR, che sostituiscono l’Allegato A, mentre quelle 8 e 9 contengono le norme sull’equipaggiamento dei veicoli, sull’istruzione degli equipaggi, sulla costruzione e sulle omologazioni dei veicoli, e sostituiscono l’Allegato B.

La consultazione rimane agevolata da un esteso, e completo, indice alfabetico delle definizioni. Le disposizioni sono raggruppate in modo logico per applicazione, o per argomenti, vale a dire che disposizioni concernenti lo stesso modo di trasporto, o la medesima sostanza, sono rinvenibili nella stessa parte. Le classi rimangono invariate, ma cambia notevolmente la classificazione: gli ordinali vengono sostituiti da lettere maiuscole indicanti il pericolo, come già succede per i gas, mentre le lettere minuscole del grado di pericolosità (a, b, c) vengono sostituite dal gruppo d’imballaggio. Non esiste più la distinzione fra classi limitative e non; cosicché: F, vuole dire infiammabile; S, combustione spontanea; W, sostanze reagenti a contatto con l’acqua; T, sostanze tossiche; I, infettive; R, radioattive; C, corrosive; M, pericolo generico; D, esplosivo desensibilizzato; SR, autoreagente; P, perossido organico. Per la prima volta nell’ADR vengono definite le responsabilità delle persone che hanno un ruolo nel trasporto, distinguendo fra mittente, trasportatore e destinatario; e tra i responsabili accessori che sono: il caricatore, l’imballatore/riempitore, l’operatore della cisterna, del ‘container’ cisterna o del vagone cisterna (RID). Vengono altresì specificati gli obblighi, ed in particolare viene introdotto l’obbligo generale di informare le Autorità competenti in caso di irregolarità o di incidenti.

Il mittente ha l’obbligo di spedire, o di affidare, al trasporto soltanto merci, e colli, conformi alle disposizioni dell’ADR. In particolare deve accertarsi che il materiale sia stato classificato correttamente e che ne sia consentito il trasporto. Deve pure fornire al trasportatore tutti i documenti e le informazioni necessarie, ed utilizzare (o accertarsi) che vengano usati solo imballi, o recipienti, idonei ed omologati, comprese le cisterne, e che queste siano state correttamente targate ed etichettate. Deve altresì osservare le disposizioni sulle modalità di trasporto e preoccuparsi che anche cisterne e serbatoi vuoti, non bonificati, siano adeguatamente etichettati e provvisti dei documenti di trasporto. Il trasportatore (operatore del veicolo) deve accertarsi che sia permesso il trasporto delle sostanze che gli vengono affidate; che queste siano accompagnate da tutti i documenti necessari; che il veicolo non sia sovraccarico e che sia correttamente etichettato e targato. Pure le disposizioni comunitarie riguardanti il consulente sono state riprese e sono stati notevolmente ampliati ed estesi gli obblighi di formazione del personale non conducente, prima specificati nel marginale 10316 e che ora comprendono pure il traffico ferroviario. Sono state introdotte le norme comunitarie sui controlli su strada.

I rombi di pericolo sono stati rielaborati, le etichette che identificano il pericolo principale dovranno sempre portare nell’angolo inferiore la cifra della classe; sono inoltre state introdotte tre nuove etichette per i gas: 2.1, fiamma nera, o bianca, in campo rosso (con la cifra 2, in basso, per i gas infiammabili); 2.2, bombola bianca, o nera, in campo verde (con il n. 2, per i gas non infiammabili non tossici); 2.3, teschio, e tibie, neri in campo bianco, per i gas tossici.

Claudio de Luca

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