Opposizione a un verbale mai notificato: la violazione degli ausiliari

lun 22 luglio 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Verbale ©Termolionline.it
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La rubrica ‘tira’, al punto che diversi lettori cominciano a proporre quesiti che richiederebbero tempo per effettuare ricerche e per rispondere adeguatamente. Cominciamo col rispondere a B.C. di Termoli ed a F.B. di Larino che vorrebbero essere edotti su due temi di portata generale in cui – sicuramente – possono essere incappati altri lettori. Si tratta delle modalità per opporsi ad una sanzione amministrativa mai notificata e di una particolare forma di attività degli ausiliari del traffico.

Il lettore è stato reso destinatario di un verbale di accertamento di una violazione al Codice stradale che, però, non gli era stata mai notificata. Nel frattempo sono scaduti i termini per l’impugnazione. Come ci si può opporre? La giurisprudenza di legittimità è ferma, da tempo, nell’ammettere che al soggetto intimato spetti una pluralità di tutele, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il presunto trasgressore asserisca che gli è venuta meno la notificazione. Vediamole:

- l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione’ (art. 22, legge n. 689/1981) è proponibile nel termine di decadenza di 30 gg. dalla notificazione della cartella;

- l’opposizione all’esecuzione (art. 615 C.p.c.), a differenza della precedente tipologia, non soggiace ad alcun termine di decadenza;

- l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 C.p.c.) ove si contesti la regolarità formale del ruolo o della cartella che, nell’espropriazione forzata esattoriale, rappresenta l’equivalente del titolo esecutivo e del precetto.

Ciascuno di questi ricorsi dà vita a procedimenti non identici (in relazione all’atto introduttivo del giudizio, alla competenza del Giudice da adìre, all’obbligo (o meno) del patrocinio obbligatorio, allo svolgimento del procedimento (in ispecie nella fase decisoria), al regime delle impugnazioni, etc., su cui è inutile indugiare nel caso proposto dal lettore. Se l’intimato opta per l’opposizione all’esecuzione, occorre convenire in lite sia l’Ente (che ha iscritto a ruolo la sanzione) sia l’Agente della riscossione, trattandosi di litisconsorzio necessario. La Corte suprema (sentenza n. 16217/2001) ha più volte rilevato che – in tema di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme sulla circolazione stradale – il diritto di opporsi all’esecuzione ed agli atti esecutivi deve essere sempre tutelato. In carenza, risulta violato il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.

Altro caso. L’art. 384 Reg. es. Cds, tra le deroghe alla contestazione immediata, prevede il caso di accertamento della violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo pubblico di trasporto. I Comuni (art. 17, c. 133, l. n. 127/1997) possono conferire al personale ispettivo delle Aziende di trasporto pubblico di persone le funzioni di prevenzione e di accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate. L’art. 68, c. 1, l. n. 488/1999, ha chiarito che il conferimento di queste funzioni comprende i poteri di contestazione immediata, di redazione e di sottoscrizione del verbale con l’efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 C.c. Queste funzioni possono essere svolte solo da personale nominativamente designato dal Sindaco in presenza di assenza di precedenti o di pendenze penali. Il verbale deve recare l’indicazione che la violazione è stata accertata da soggetto debitamente abilitato. Insomma questi poteri non possono presumersi esistenti (Cass., sentenza n. 18186/2006), al punto che il trasgressore può accertare la sussistenza delle condizioni in capo al verbalizzante con istanza motivata da inoltrare al Comune.

Claudio de Luca

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