L'opposizione a una cartella esattoriale

lun 29 luglio 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
5min
Cartella esattoriale ©laleggepertutti.it
Cartella esattoriale ©laleggepertutti.it

TERMOLI. È noto che, non concretando rimedio generale,l’opposizione a cartella esattoriale è proponibile per contestare la fondatezza dell’accertamento da cui trae origine soltanto: quando l’atto con cui il destinatario doveva essere posto a conoscenza dell’addebito non fosse stato mai notificato; quando la cartella esattoriale non contenesse riferimenti idonei a conoscere il titolo, cosicché l’interessato sia da ritenere non essere stato posto nella condizione di comprendere la fonte dell’obbligazione. Quanto sopra appare conforme al sistema della preclusione delle impugnazioni connesso all’inutile decorso di un termine (vale a dire quello per impugnare il verbale dinanzi al Giudice di pace od al Prefetto), al cui spirare la legge riconnette l’effetto prestabilito della iscrizione automatica a ruolo. Ne deriva che il ricorso avverso l’iscrizione a ruolo e cartella esattoriale collegata, ove non concerna vizi di questa ultima, sarà proponibile solo: per la mancata, o intempestiva, notificazione del verbale; per l’intervenuta estinzione dell’obbligazione; per vizi propri dell’iscrizione a ruolo; per carenza, in radice, del potere di imposizione dell’organo che ha formato il ruolo; per inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’iscrizione a ruolo.

Ciò premesso, tra i vari ipotizzabili vizi della cartella, il caso più frequente di opposizione rimane quello concernente la mancata notificazione del verbale da cui essa ha tratto origine, e quindi – implicitamente – l’inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’iscrizione a ruolo. Poiché – secondo la giurisprudenza di merito (ex plurimis, Pretore di Eboli, 3.10.1995) – incombe sulla P.a. l’onere di dimostrare l’avvenuta notificazione del verbale di accertamento, il Comune convenuto dovrà esibire, a riprova del perfezionamento procedurale della contestazione, l’originale dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario spedito con raccomandata al trasgressore, contenente il verbale in questione. Sull’a.r. il Servizio P.t. dovrà avere annotato l’avvenuta notifica, con la data e le firme sia del ricevente che dell’addetto al recapito. Chiaro, quindi, che il destinatario della cartella non potrebbe opporre oggi la presunta nullità del verbale (e quindi della cartella) per carenza di contestazione immediata dell’infrazione, dal momento che avrebbe dovuto provvedere in proposito, impugnando l’atto di accertamento – prodromico a quello terminale della procedura di iscrizione a ruolo del verbale non pagato – entro 60 giorni dalla notificazione.

Dopo l’esame della cartella, approfondiamo alcuni concetti essenziali sul verbale di contestazione. Sempre più automobilisti si domandano cosa fare quando siano stati resi destinatari di una sanzione amministrativa oppure di una cartella esattoriale in seguito ad una contestazione di violazione alle norme contenute nel codice stradale. Di seguito, si fornirà una serie di indicazioni standard su come muoversi, anche alla luce delle più recenti novità introdotte dalle nuove norme. Il verbale può essere consegnato direttamente dagli agenti accertatori al momento della contravvenzione (con la cosiddetta contestazione immediata) oppure essere notificato in via differita, nel caso in cui la polizia della strada abbia rilevato l’infrazione senza la presenza materiale del trasgressore oppure si fossero dichiarati posti nell’impossibilità di intimare l’alt. Qualora la violazione non possa venir immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro 150 giorni (tassativi) dall’accertamento, che decorrono dal momento in cui la polizia ha verificato il cambiamento di residenza risultante dalla registrazione al Pra o alla Motorizzazione. L’automobilista ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per pagare oppure per presentare ricorso, in carta semplice, all’autorità amministrativa (il Prefetto) del luogo della commessa violazione, per il tramite dell’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, a mezzo consegna diretta o con raccomandata con avviso di ricevimento.

L’ente accertatore deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso una memoria (scritto difensivo) per confermare o per respingere i contenuti della opposizione.In alternativa al ricorso al Prefetto, l’automobilista può ricorrere, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, al Giudice di pace del luogo della commessa violazione. Il ricorso può essere presentato personalmente oppure spedito a mezzo posta, come previsto da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 98 del 2004). All’udienza di discussione del ricorso il ricorrente deve essere presente personalmente. Occorre sempre controllare: che il verbale vi sia stato notificato regolarmente entro 150 giorni dalla violazione; valutare se sussistano motivi validi e dimostrabili per contestare la multa (questi vanno esposti chiaramente nel ricorso, altrimenti c’è il rischio che il Prefetto o il Giudice di pace respingano il ricorso e la multa venga raddoppiata; al ricorso vanno eventualmente allegate dichiarazioni di terzi (sostitutive di atto notorio, redatte nelle forme previste dalla legge sulla semplificazione amministrativa), che possono servire da supporto alle vostre ragioni.

Il Prefetto ha tempo complessivamente 120 gg. dalla ricezione della memoria da parte dell’ente accertatore per accogliere o rigettare il ricorso, emettendo in questo ultimo caso ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione iniziale. L’ordinanza-ingiunzione, con la quale viene respinto il ricorso, deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione del provvedimento. Quindi in pratica i tempi di attesa per conoscere quale sia stato l’esito di un ricorso sono (60+120+150) 330 giorni dal momento della sua presentazione. Il silenzio, cioè la mancanza di risposta da parte del prefetto, significa invece accoglimento del ricorso. Se l’ingiunzione di pagamento del prefetto vi viene notificata oltre i 330 giorni dalla presentazione del ricorso, l’automobilista può impugnare l’ingiunzione davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notificazione, chiedendone l’annullamento per prescrizione. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla avvenuta notificazione all’ufficio indicato sull’ingiunzione. Se non si è invece d’accordo con l’ingiunzione del Prefetto, vi è ancora la possibilità di proporre opposizione contro la stessa davanti al Giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica. In questo caso, il ricorso può essere inoltrato con plico postale, o essere depositato presso la cancelleria con consegna nelle mani dell’Ufficio di cancelleria.

Occorre sempre: guardare la data riportata sull’ordinanza-ingiunzione per verificare se sono trascorsi più di 330 giorni dalla data di presentazione o spedizione tramite raccomandata AR del ricorso. Per i 120 giorni entri cui deve essere adottato il provvedimento del Prefetto vale la data in cui l’ingiunzione è stata emessa e non quella in cui è stata notificata all’automobilista. Particolare non di poco conto! Se si vuole fare ricorso contro l’ingiunzione, bisogna considerare anche qui bene se i motivi di ricorso in vostro possesso siano più che validi.

Claudio de Luca

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