In tema di servitù: carrabili e pedonali

lun 26 agosto 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
https://www.puntodidiritto.it ©Termolionline.it
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TERMOLI. Su di un certo terreno Tizio afferma di avere sempre esercitato una servitù di passaggio per accedere al proprio fondo. Poi è entrato in causa col vicino per avere installato un cancello più ampio (rispetto a quello precedente) al fine di transitare con la propria autovettura e di sostare sul terreno. Naturalmente ha fatto questo affermando di avere esercitato il passaggio, sia pure senza autorizzazione, per alcuni decenni, come peraltro confermato da alcuni testimoni.

In téma di servitù, l’art. 1063 C.c. dispone che l’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolate dal titolo; o, in carenza, dalle norme di legge. Il titolo può essere il contratto con cui si è costituita la servitù. La disciplina della sua estensione, così come quella delle modalità di esercizio, rimane conferita – in primo luogo – dall’abilitazione costitutiva che ha dato ragione alla servitù. Per estensione di quest’ultima deve intendersi il complesso delle facoltà e dei poteri attribuiti al titolare; e dei doveri che fanno carico al proprietario del fondo dominante. Estendere la servitù significa ampliarne il contenuto quale risulta dal titolo.

Solo quando la formulazione di quest’ultimo sia equivoca ed ingeneri dubbi, è possibile fare ricorso al comportamento complessivo delle parti come criterio di ricerca della comune intenzione dei contraenti oppure al principio secondo cui la servitù deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con minore aggravio di quello servente (Cass., n. 8996/1994). A questo fine si deve tenere conto dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante cui – di norma – è possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare, senza che sia consentito di introdurre particolari modalità non indicate dalle parti ed avendo riguardo anche al modo in cui la servitù sia stata concretamente esercitata (Cass., nn. 8122/1991 e 4238/1987).

La servitù di passaggio (mettiamo il caso dell’automobilista che, per passare con la propria autovettura deve transitare sul terreno del vicino e sostarvi) attribuisce di ‘passare’ attraverso il fondo secondo una determinata modalità convenuta nell’atto costitutivo; ma rimane esclusa ogni altra forma di disponibilità e di utilizzo del fondo servente che non sia stata espressamente contemplata. In sostanza, se nel titolo di servitù fosse stato stabilito un modo di passaggio (a piedi o con automezzo), questo sarebbe l’unico di cui il titolare può disporre. In effetti, il passaggio pedonale e quello carrabile costituiscono servitù distinte ed autonome, cosicché – dall’esistenza della prima – non può desumersi l’esistenza della seconda (Cass., n. 3906/2000).

Al contrario, se la convenzione costitutiva della servitù di passaggio si limita a prevedere soltanto il diritto di transito (senza ulteriore specifica), non si può – automaticamente – trarre la conseguenza che, in tal modo, le parti abbiano voluto comprendere ulteriori modalità di attraversamento. Si può usucapire una certa modalità di transito soltanto se il titolo non l’abbia esclusa esplicitamente. L’esercizio della servitù, con modalità diverse (e più ampie), costituisce una violazione vietata dall’art. 1067, c. 1, qualora si traduca in un aggravamento della situazione del fondo servente in termini economicamente apprezzabili (Cass., n. 1912/1987).

Perché l’innovazione sia rilevante, al proprietario del fondo servente deve derivare un danno economico da valutare con riferimento alla destinazione attuale e con riguardo ad altre possibili utilizzazioni. Ove il proprietario del fondo dominante abbia interesse ad esercitare il transito sul fondo servente anche con autoveicoli, può chiedere che venga ampliato il passaggio, sostenendo le spese relative alla modifica richiesta. Infatti nulla vieta di concepire un accordo che aggravi la situazione del fondo servente; come pure è consentito alle parti di convenire in piena libertà il contenuto della servitù, il grado e l’intensità dell’aggravamento che questa arreca al fondo servente, così come non può non essere consentito di modificare l’intensità ed il grado di aggravamento.

Claudio de Luca

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