Controversie stradali: varie ed eventuali

lun 02 settembre 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Multe agli automobilisti ©Web
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Primo quesito di un lettore. La domanda è: una opposizione al Giudice di prossimità interrompe i termini per effettuare il pagamento di una sanzione in misura ridotta? In un caso del genere una Polizia locale ha eccepito che, se il ricorso sia stato rigettato ed il verbale confermato, pur compensando le spese, la sanzione va corrisposta per intero. Quale è l’esatta interpretazione? A nostro avviso nessuna delle due perché il ricorso non sospende il pagamento in misura ridotta e non è manco vero che – se sia stato rigettato – la sanzione deve essere corrisposta per intero. In sostanza il quesito posto va scisso in due parti. La prima concerne la sospensione dei termini; la seconda riflette il contenuto della sentenza in caso di rigetto del ricorso.

Sulla prima parte, l’art. 202 del Codice stradale prevede che, per le violazioni punite con una sanzione pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni, una somma pari al minimo fissato per la specifica infrazione consumata ed accertata. I successivi artt. 203 e 204-bis riconoscono al trasgressore il diritto di impugnare il verbale, con ricorso, alternativamente al Prefetto od al Giudice di prossimità. Però, in ambedue i casi, la legge subordina l’impugnazione (amministrativa o giudiziaria che sia) all’eventualità che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Tale versamento è una sorta di oblazione che estingue la violazione (Cassazione, n. 6460/2008) e, quindi, è incompatibile con l’uno o con l’altro ricorso e con altra domanda giudiziale (quale che essa sia), anche sotto forma di azione di danno o di ripetizione di un addebito (Cassazione, n. 6382/2007). Stante questa incompatibilità assoluta, una questione di interruzione di termini per il pagamento in misura ridotta è improponibile perché postula la possibilità di proporre la conciliazione (che è un atto volontario del trasgressore) dopo che l’accertamento dell’obbligo di pagare è stato rimesso alla decisione autoritativa (diventata, quindi, di natura coattiva e vincolante per il ricorrente) del Prefetto o del Giudice di pace.

Passiamo ora al possibile contenuto del verdetto del Gdp. Quando sia stato presentato ricorso amministrativo e questo sia stato rigettato, il Prefetto non ha scelte nella determinazione della misura della sanzione. La infligge automaticamente in misura pari al doppio del minimo edittale (art. 204, c. 1, Cds) ossia al doppio dell’importo richiesto per la conciliazione. Quando invece sia stata proposta impugnativa giudiziale al Giudice di pace, questi non soggiace a tale automatismo perché prevale la regola del suo libero convincimento nella determinazione della sanzione tra minimo e massimo (art. 195, sulla gravità della violazione, sull’opera svolta dal trasgressore per eliminare o per attenuarne le conseguenze; ed ancora sulla personalità e sulle condizioni economiche del trasgressore). L’unico limite rimane quello per cui non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale, vale a dire uguale a quella originariamente inflitta per il pagamento in misura ridotta (art. 204-bis, c. 7). Ecco perché è da ritenere infondata la tesi del lettore per cui, se il ricorso sia stato rigettato, la sanzione va corrisposta per intero. In conclusione, l’eventualità che il Gdp possa irrogare la sanzione minima, causalmente coincidente con quella richiesta per la conciliazione, ha probabilmente indotto il nostro interlocutore nell’equivoco di attribuire al ricorso una specie di effetto interruttivo del pagamento in misura ridotta.

Altro quesito: nelle strisce blu si paga anche il sabato pomeriggio (art. 157, cc. da 6 ad 8, Cds: con cartello aggiuntivo “giorni lavorativi, dalle 8 alle 20”)? Sì, salvo diversa prescrizione da specificare nel pannello integrativo. Nella sostanza, in carenza di quest’ultimo, è dovuto il pagamento per il parcheggio previsto nei giorni lavorativi.

Claudio de Luca

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