Multe e verbali: altri due casi

lun 16 settembre 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
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Verbali ©allaguida.it
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Con la sentenza n. 22145 del 2019 la Corte di cassazione ha confermato alcune sentenze di merito a suo tempo emanate in ordine alla configurabilità dei reati connessi ad una serie di condotte imputate a chi si trovava al vertice della Polizia locale. Nel caso di specie al Comandante era stato imputato il reato continuato di abuso d'ufficio perché, con il proprio atteggiamento, aveva tollerato un clima diffuso di illegalità nell'attività commerciale dei venditori itineranti sul territorio di sua pertinenza, chiudendo tutt’e due gli occhi su di una serie di illeciti. L’ufficiale era stato ritenuto responsabile, sotto il profilo penale, senza che avesse trovato giustificazione il fatto di avere avuto – nel caso della festa del Patrono - un atteggiamento non doloso quanto piuttosto di semplice e diffusa tolleranza, non intervenendo per impedire che fosse esposta (e venduta) al pubblico della merce contraffatta.

Il secondo caso avverte che l'opposizione ad una cartella di pagamento è inammissibile se la stessa tendesse esclusivamente a far valere la mancata notifica tempestiva del verbale originario. Lo si evince dal tenore dell'Ordinanza n. 26843/2018 della Corte di cassazione che, confermando quanto sancito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 22080/2017, aveva statuito che, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, deve essere dichiarata l'inammissibilità di un'opposizione ad una cartella di pagamento ove questa fosse "finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto".

In tal modo la Suprema ha superato alcune precedenti sentenze del 2003 (segnatamente la n. 59 e la n. 12531) che, al contrario, ritenevano che - dalla mancata notifica del verbale - derivasse l'illegittimità dell'emissione della cartella, sancendo esplicitamente che deve piuttosto affermarsi che l'opposizione alla cartella di pagamento abbia "finalità recuperatoria" delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione.

Proprio tale finalità impedisce di dare all'impugnante la possibilità di scegliere se impugnare, o meno, l'atto presupposto e quello consequenziale cumulativamente, con la conseguenza che deve affermarsi che "alla deduzione di tardiva conoscenza dell'atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti destinata a spiegare - seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale - i suoi effetti".

Per ciò stesso, nell'ambito delle opposizioni a sanzioni amministrative, ammettere l'impugnazione recuperatoria di una cartella equivale ad ammettere una rimessione in termini per il rimedio giudiziario; il che vuole dire che, solo se la pretesa sanzionatoria è contestata anche nel merito, è possibile escludere che la nullità della notifica del verbale sia sanata se non sono allegate ulteriori difese che non era stato possibile proporre per la mancata cognizione tempestiva dell'atto presupposto.

Claudio de Luca

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