L'auto va sempre assicurata

lun 07 ottobre 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Un contrassegno della Rc auto ©Blastingnews.it
Un contrassegno della Rc auto ©Blastingnews.it

La Corte di giustizia dell'U.e. ha sancito un principio che i proprietari dei veicoli non possono ignorare: un’autovettura va assicurata, per la responsabilità civile, seppure sia tenuta ferma su di un terreno privato o in un ‘garage’. In effetti, i presupposti per essere obbligati ad assicurare sono: il mezzo deve essere idoneo alla circolazione, immatricolato e non deve ritirato dalla circolazione. Alla luce di tali condizioni, la circostanza che l'auto sia parcheggiata in un terreno privato (o in un ‘garage’ non è sufficiente a esonerare dall'assicurazione. Un autoveicolo è un mezzo che corrisponde alla nozione prevista dall'art. 1, 1, della Direttiva 72/166/CEE. Per conseguenza rimane soggetto all'obbligo dell’assicurazione (art. 3) seppure il proprietario non intenda più guidarlo e lo mantenga fermo su di un terreno privato (o in un ‘garage’). La stessa succitata Corte ha sancito il principio per cui gli organismi nazionali incaricati di risarcire i danni causati da un veicolo non identificato, o per cui non vi sia stato adempimento dell'obbligo di assicurazione, possono sempre proporre azione, per rivalersi, non solo nei confronti del responsabile del sinistro, ma anche contro il soggetto tenuto a stipulare un'assicurazione rca inadempiente a tale obbligo, seppure non si trattasse di persona civilmente responsabile dell'incidente nel cui ambito si siano verificati i danni.

L'opposizione a una cartella di pagamento è inammissibile quando rivolta esclusivamente a far valere la mancata notifica tempestiva del verbale originario (Ordinanza n. 26843/2018 della Cassazione) che, conformandosi alle Sezioni unite (sentenza n. 22080/2017), hanno stabilito che, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, deve essere dichiarata l'inammissibilità di un'opposizione ad una cartella di pagamento ove questa sia "finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto". Così statuendo, la Corte ha superato precedenti sentenze (n. 59 e12531/2003) secondo cui dalla mancata notifica del verbale derivasse l'illegittimità dell'emissione della cartella. Lo hanno fatto ritenendo che debba piuttosto affermarsi che l'opposizione alla cartella di pagamento abbia finalità recuperatoria delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione. Proprio tale finalità impedisce di dare la possibilità di scegliere se impugnare o meno l'atto presupposto e quello consequenziale cumulativamente, con la conseguenza che deve affermarsi che "alla deduzione di tardiva conoscenza dell'atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare - seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale - i suoi effetti". Nell'ambito delle opposizioni a sanzioni amministrative, ammettere l'impugnazione recuperatoria di una cartella equivale quindi ad ammettere una rimessione in termini per il rimedio giudiziario, il che vuol dire che solo se la pretesa sanzionatoria è contestata anche nel merito è possibile escludere che la nullità della notifica del verbale sia sanata se non sono allegate ulteriori difese che non era stato possibile proporre per la mancata cognizione tempestiva dell'atto presupposto.

Dalla lettura dell'ordinanza risulterebbe che la cartella è stata impugnata ai sensi dell'art. 615 C.p.c. e non ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1981 (oggi art. 7 del dlgs n. 150/2011. Tale impugnazione ha prodotto un'azione recuperatoria e non di travolgimento degli atti successivi. La stessa ipotesi è esclusa se la cartella è impugnata ai sensi della legge sulla depenalizzazione dell’’81.

Claudio de Luca

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