Ancora sui controlli per la velocità

lun 21 ottobre 2019
Veicoli al crocevia di La Redazione
3min
Ancora sui controlli per la velocità ©https://www.auto.it
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La vostra auto è stata ‘beccata’ dall’occhio di un Tutor/SICve, e voi vorreste farla franca? La Corte di Cassazione (ordinanza n. 24.757/2019 del 3 ottobre, pronunciata alla luce di una sentenza della Corte costituzionale, la n. 113/2015) sembrerebbe avere offerto un’opportunità agli automobilisti che abbiano a ricorrere ad un Giudice di prossimità contro l’eccesso di velocità accertato. Secondo gli Ermellini anche gli apparecchi, che rilevino l'andatura media o istantanea di un veicolo (di norma utilizzati sulla rete autostradale e su alcuni tratti di quella ordinaria) devono essere sottoposti a verifiche di funzionalità e taratura periodiche, al pari degli altri misuratori. Ciò vuol dire che il Giudice dovrà accertare se l'affidabilità dell'apparecchio usato è stata verificata in un lasso di tempo recente e - in caso negativo - potrebbe decidere di annullare la sanzione.

La novità minaccia di creare non pochi problemi agli Amministratori locali, unitamente ai contenuti del d.m. che potrebbe vietare agli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia locale di procedere ad accertamenti fissi anche sulle strade provinciali. Il provvedimento, qualora dovesse passare, limiterebbe la possibilità ai Comuni ed alle Province di effettuare controlli sulle strade definite extra-urbane principali; e le rispettive Amministrazioni sarebbero costrette a rimuovere quelle postazioni fisse utili a garantire entrate pressoché automatiche. Naturalmente il rispettivo personale di vigilanza potrà continuare ad effettuare i controlli presidiando, fisicamente, le apparecchiature poste a disposizione. Il decreto ‘in itinere’ porta problemi - per tutti i corpi di Polizia - anche sui controlli della velocità media, benché, all’inizio, avrebbe dovuto occuparsi soltanto della ripartizione dei proventi che dovrà ancora essere esaminata in sede di Conferenza Stato-Città. In quest’ultimo caso, ove le parti non dovessero accordarsi sul punto, si aprirebbe un contenzioso, fondato sulla possibilità di vietare alla Polizia locale la possibilità di controllare la velocità in una parte del loro ambito territoriale.

E ciò, nonostante l’art. 12 Cds e le interpretazioni della Cassazione consentano ad essa piena operatività, tranne che per le autostrade. Anche gli organi di polizia dello Stato potrebbero avere problemi con riferimento alla verifica della velocità media, attesa la previsione che i controlli possono essere eseguiti solo su tratte lunghe almeno tre chilometri.

Restando in tèma, sarà bene citare in questa sede la sentenza n. 6.407/2019 della Sz. sesta civile della Corte di Cassazione pronunciata in ordine ad un ricorso rigettato nel merito dal Tribunale. In primo grado il Giudice rilevava che il cartello segnalante la presenza di un’apparecchiatura di rilevamento di velocità era posto a distanza regolamentare mentre non era richiesta la “chiara visibilità” dell’apparecchio e degli agenti accertatori. Com’è noto, l’art. 142 C.d.S., c. 6-bis, prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, previo ricorso all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel reg. es. Cds. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con quello dell’interno. Sul punto la Direttiva Minniti si era così espressa:“Le postazioni di controllo temporanee presidiate dall’agente accertatore sono rese ben visibili grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero con l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo operante come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione. È comunque opportuno, ai fini della tutela garantita dall’art. 2700 C.c., che nel verbale di inizio attività sia dato conto sia della posizione del segnale di presegnalazione che della postazione. In alternativa le predette informazioni possono essere inserite nel verbale di contestazione della violazione”. Gli Ermellini, fermo restando che il cartello di preavviso di rilevamento velocità era presente e posto a distanza regolamentare, mentre non era richiesta la chiara visibilità dell’apparecchio ovvero degli agenti, hanno dichiarato che il motivo di ricorso era fondato.

Claudio de Luca

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