Ubriaco parcheggia l'auto e va al bar, che succede quando lo fermano all'uscita?

lun 25 novembre 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Un etilometro ©https://www.sicurauto.it/
Un etilometro ©https://www.sicurauto.it/

Con la sentenza n. 41457/2019, i Giudici cassazionisti hanno deciso, sottolineandolo doviziosamente, che, ai fini della configurazione della fattispecie del reato di guida in stato di ebbrezza a carico di un soggetto a cui sia stato richiesto di sottoporsi all'alcool-test, non è necessario intimare l’alt nel corso della guida effettiva. Infatti la fattispecie in questione si realizza anche quando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’esame ad onta dell'evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di bevande alcoliche. Confermata, quindi, la sentenza del Giudice d'appello che aveva condannato (per il reato di guida in istato di ebbrezza) un soggetto a cui gli agenti di polizia avevano intimato di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico all'uscita di un locale, dopo che costui aveva parcheggiato il veicolo per accedere ad un bar.

La fermata infatti, come peraltro chiarito dalla Cassazione, è comunque da considerare una fase della circolazione stradale.

La Corte di appello aveva accolto l'impugnazione del Pm e aveva riformato, in parte, la pronuncia di 1° grado, aumentando la pena inflitta e confermando la sentenza con cui il Tribunale aveva già condannato l'imputato per i reati previsti e puniti dagli artt. 186, c. 7, Cds (capo a) ed 81 e 341-bis C.p. (capo b) per avere rifiutato di assoggettarsi all'accertamento alcolimetrico dopo gli agenti lo avevano visto alla guida di un motociclo 'Ape' e per avere offeso, in presenza di più persone, il prestigio di chi gli aveva intimato l’alt. Avverso la sentenza l'imputato si era opposto con ricorso, deducendo - in relazione alla succitata norma - che la Corte territoriale aveva confermato la condanna benché i due agenti lo avessero fermato solo dopo che aveva parcheggiato ed era entrato in un pubblico esercizio di somministrazione di bevande, poi uscendone. Ragion per cui quando doveva essere considerato un semplice pedone e non un conducente.

Con la sentenza n. 41457/2019, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’apista, ritenendo infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo. I Giudici hanno sottolineato che l'art. 186 Cds sanziona la condotta del conducente (che abbia rifiutato di assoggettarsi all'esame alcolimetrico) non solo in caso di incidente, quand’anche "si abbia motivo di ritenere che il guidatore si trovasse in istato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool".

Per ciò stesso, col termine ‘conducente’, la norma fa riferimento vuoi a chi guidi che a chi abbia appena cessato dal farlo, prima della richiesta da parte degli agenti di fermarsi. Dal c. 1 del succitato articolo è evidente che è da considerare vietata la condotta di chi si ponga alla guida di un veicolo per tutta la fase in cui, a causa dell'assunzione di bevande alcoliche, la percezione e i riflessi risultano alterati.

La Corte si era già espressa in tal senso, precisando che "ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione persino la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie: in stato di alterazione, nell'atto di dormire, con le mani e la testa poste sul volante) quando sia stato visivamente accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico”. Ma non basta, perché, in senso conforme, si è sostenuto che, in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, di tale che sia del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto".

Non regge quindi la contestazione dell'imputato secondo cui (dopo di essere sceso dal veicolo, parcheggiato con le quattro luci accese, e dopo di essere stato ripreso da una videocamera mentre era alla guida dello stesso) non poteva essere qualificato ‘conducente’ ma ‘pedone’, tanto più che "era stato visto guidare pochi attimi prima di essere fermato e notato in evidente stato di ebbrezza alcolica".

Claudio de Luca

TermoliOnline.it Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Termolionline.it. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione