Al volante dell'auto senza l'assicurazione, i tempi della Prefettura

lun 02 dicembre 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Un contrassegno della Rc auto ©Blastingnews.it
Un contrassegno della Rc auto ©Blastingnews.it

MOLISE. Il Prefetto ha 90 giorni a disposizione per emettere l'ordinanza-ingiunzione, con riferimento a fattispecie previste, punite e proceduralizzate dagli artt. 193, 200 e 203 Cds (circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e conseguente emissione dell'ordinanza-ingiunzione). Ciò ai sensi dell’art. 18 della legge n. 340/2000 (vigente al momento della violazione contestata). Detto termine decorre dalla scadenza di quello di 30 gg., assegnato all'Ufficio, o Comando, cui apparteneva l'organo accertatore, per la trasmissione degli atti al Prefetto (art. 203 Cds). A stabilirlo, dopo che la diatrìba si era trascinata per ben 6 anni, sono stati i Giudici della Sezione II civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 21254/2009).

IL FATTO - Nell’ottobre del 2003, un trasgressore (che non aveva provveduto a pagare, in misura ridotta, una sanzione amministrativa di 655 euro, inflittagli dalla Polizia stradale per avere circolato senza copertura assicurativa), propose opposizione, con ricorso, contro la conseguente ordinanza- ingiunzione emessa dalla Prefettura.

LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO - L'opponente sostenne l'illegittimità del verbale, non avendo gli agenti provveduto a contestargli immediatamente l’infrazione. Ma non solo: eccepì pure la tardività con cui l’Autorità amministrativa aveva emesso il titolo esecutivo, dal momento che - non essendosi proceduto al sequestro dell’autoveicolo per trascorsa flagranza - il termine per l'emissione dell'atto (o del provvedimento di confisca) doveva intendersi ridotto a due mesi dalla ricezione del rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981. Nella contumacia della Prefettura, il provvedimento ordinatorio veniva dichiarato inefficace con sentenza del 22 gennaio 2004 appunto perché emanato oltre i tempi fissati in forza della legge.

L’OPPOSIZIONE DELLA PREFETTURA - Però, in proposito, l’Autorità amministrativa aveva ad osservare che, per non avere la Polizia proceduto al sequestro del veicolo, l'ordinanza-ingiunzione avrebbe dovuto essere emessa e notificata non entro 60 bensì nel termine di 90 gg. dalla ricezione del rapporto. Ciò per non entrare in conflitto con l'art. 204 Cds, modificato con legge n. 340/2000. Perciò, avverso la decisione, la Prefettura ritenne di doversi appellare alla Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 194 e 203 Cds e degli artt. 22, 23 e 28 della “689”, contestando la statuizione secondo cui - nel caso di specie – non poteva essere applicato l’art. 28 della succitata “689”, bensì il termine di 90 gg. previsto dalla legge n. 340/2000.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE - Ma la Suprema Corte non ritenne fondata la doglianza perché – nella fattispecie ‘sub judice’ - il Prefetto aveva 90 gg. di tempo per emettere l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 340/2000. Insomma, l’Autorità amministrativa, visto il verbale datato 21 settembre 2002, non avrebbe potuto emettere il proprio titolo ben oltre il termine di 90 gg. prescritto dalla “340” (in data 14 luglio 2003), pur tenendo conto dei 30 concessi per l'istruzione della pratica. Ad avviso del giudicante, detta circostanza non avrebbe potuto non comportare la nullità dell'intero procedimento amministrativo, con la consequenziale invalidità ed inefficacia dei precetti ordinatori ed ingiuntivi contenuti nel titolo esecutivo, che pertanto doveva essere annullato. In definitiva, ad avviso del Supremo Collegio, l’Ufficio del Giudice di pace aveva accolto più che correttamente il ricorso in opposizione proposto dal destinatario del verbale redatto dalla Polizia stradale, dichiarando inefficace il provvedimento perché emesso oltre il termine previsto dalla legge.

Claudio de Luca

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