​Neve e pulizia delle strade

lun 30 dicembre 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Neve sulle strade ©Termolionline.it
Neve sulle strade ©Termolionline.it

Con la neve, la circolazione diventa difficile; cosicché, quando l’inverno preme alle porte, la gran parte dei Comuni predispone l’utilizzo di uomini e di mezzi per nettare le strade. Ma capita che qualche Sindaco preferisca porre in capo ai privati l’onere di pulire il manto stradale. Vediamo, perciò, fino a che punto sia consentito imporre simili obblighi. I marciapiedi sono una parte della strada, esterna alla carreggiata (art. 3, c. 1, Cds). Di solito, all’interno dei centri abitati, le strade pubbliche sono comunali. Solo nelle comunità minori sono rinvenibili tratti di strada statali, regionali e provinciali (art. 2, c. 7). Agli enti locali compete la pulizia delle strade di cui sono proprietari (art. 14, c. 1); quindi, pure la pulizia dei marciapiedi. Nella operazione rientra evidentemente anche lo sgombero da ogni tipologia di materiale, ivi compresa la neve, dovendosi provvedere alla pulizia allo scopo di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione. Dunque, spetta ai Comuni togliere la neve dal marciapiedi di una strada ascritta alla proprietà dell’ente.

La sentenza n. 16226/2005 della Corte di Cassazione ha stabilito che è ‘jus receptum’ la competenza alla P.a. della manutenzione in genere, tanto della strada quanto dei marciapiedi laterali. Dunque non può il Comune caricare sui privati proprietari di immobili che affacciano su strade pubbliche l’obbligo di provvedere alla pulizia delle strade in generale o allo sgombero della neve in particolare, trattandosi di prestazione personale imposta la cui introduzione rimane riservata dalla legge (Cost., art. 23). Il testo unico per la finanza locale del 1931 consentiva agli ee.ll. territoriali di istituire prestazioni d’opera per la costruzione e per la manutenzione delle strade, purché nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti, permettendo di imporre ai frontisti la prestazione in giornate di lavoro o, in alternativa, la corresponsione di una somma (con iscrizione a ruolo). Dal 1961 tale disposizione è stata esplicitamente soppressa dalla legge n. 1014/1960, permanendo soltanto nei vecchi Regolamenti di polizia urbana, non aggiornati dai Comuni. Cosicché non è vigente più alcuna norma che imponga l’obbligo di provvedere alla pulizia delle strade o allo sgombero della sede stradale (e delle pertinenze) dalla neve. Di contro, come si è visto, l’obbligo di detta pulizia incombe proprio sui Comuni nella qualità di proprietari delle strade.

Se ne evince che l’obbligo in questione non può essere imposto a terzi né con ordinanza né con norma regolamentare né con deliberazione giuntale. Eventuali disposizioni tuttora presenti nei Regolamenti di polizia urbana (sicuramente risalenti a decenni addietro) sono da considerare privi di valore, cosicché – solo in casi eccezionali, relativi ad emergenze non prevedibili – il Sindaco (emanando un’ordinanza con il carattere della contingibilità e dell’urgenza) potrebbe imporre ai frontisti di procedere allo sgombero della neve, limitatamente a quella particolare contingenza. Però, deve trattarsi di un evento straordinario per quantità e per continuità di precipitazione, tale da essere ritenuto fuori della norma e della disponibilità di uomini, di mezzi d’opera e di strutture di cui il Comune dovrebbe disporre per far fronte alla precipitazione nevosa nella dimensione prevista per quella specifica zona territoriale. In ogni caso, tale obbligo deve essere accompagnato dalla disposizione relativa all’integrale rimborso delle spese sostenute dai proprietari per lo sgombero della coltre bianca. Insomma, soltanto in casi rigorosamente limitati ed eccezionali, un Sindaco può imporre ai privati di sostituirsi (ma solamente per quella specifica occasione e non certo in via generale) al Comune con uomini e con mezzi d’opera, ma pur sempre a condizione che le relative spese facciano carico all’ente proprietario della strada. Si noti che, per pacifico sentire, spetta ai Comuni anche l’eliminazione delle foglie che – d’autunno – cadono dagli alberi. Ma almeno stavolta non pare che si siano registrati casi di primi cittadini che impongano ai privati lo sgombero dei residui vegetali dai marciapiedi. La notazione è utile a rilevare che non sussiste alcuna differenza tra lo sgombero dalla neve, e quello dalle foglie, in termini di pulizia delle strade e dei marciapiedi inclusi; e che l’uno sgombero, così come l’altro, spetta pur sempre all’ente.

Claudio de Luca

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