Non chiedere mai a un Vigile urbano di liberarvi da un verbale

lun 17 febbraio 2020
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Polizia municipale ©Web
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Rappresenta danno erariale il pregiudizio arrecato al suo Comune (o agli alti eventuali destinatari) da un operatore di polizia che “cassi” verbali e sanzioni, magari persino per riceverne in cambio danaro. Nel caso di specie, la responsabilità amministrativa dell’agente sarà commisurata al danno dell’immagine ed al disservizio procurato alla Pubblica amministrazione.

Ebbe a chiarirlo la sezione Emilia-Romagna della Corte dei Conti con la sentenza n. 2269 del 16 dicembre 2004. Nel caso sottoposto all’esame dei Giudici contabili, due funzionari di polizia stradale erano stati giudicati dal Tribunale ordinario per una serie di reati contro la P.a. In particolare, i due
operatori erano stati sottoposti a procedimento penale perché, in concorso, minacciando la contestazione di altre violazioni ed il ritiro della patente per irregolarità accertate, avevano indotto gli interessati a consegnare indebitamente somme di danaro, ed altri benefici. Il processo si era concluso con una sentenza, secondo i cui contenuti – su richiesta delle parti – era stata applicata una pena rispettivamente ad un anno e sette mesi e ad un anno e cinque mesi di reclusione.

Al termine del procedimento penale, la Procura regionale della Corte dei Conti aveva attivato le opportune indagini “in ordine alla sussistenza di un danno all’immagine e di un danno da disservizio”. In particolare, secondo la pubblica accusa le “attività illecite commesse dai due convenuti in palese contrarietà dei doveri d’ufficio, sfruttando il 'metus' connesso alla funzione esercitata per conseguirne profitti personali, hanno determinato un grave danno all’immagine ed al prestigio dell’amministrazione di appartenenza”.

Inoltre, la Procura regionale aveva osservato che la forzata assenza dal servizio, seppure prodotta dai doverosi provvedimenti sospensivi adottati dall’Amministrazione, si era risolta direttamente in una minore efficienza del distaccamento nelle attività d’istituto. Il Collegio ha aderito alla richiesta della pubblica accusa, perché – secondo i Giudici contabili – “nel caso concreto sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Sussiste, inoltre, il danno erariale sotto un duplice profilo: danno all’immagine e danno da disservizio”.

Per quanto riguarda il primo profilo, risulta particolarmente evidente, dal risalto che la vicenda ebbe sulla Stampa locale, il pregiudizio di carattere morale, sofferto dall’Amministrazione per la innegabile, gravissima caduta d’immagine, sia nei confronti dei privati coinvolti nella vicenda sia nei confronti della pubblica opinione. “Ma deve affermarsi pure l’esistenza di un danno da disservizio – dice la Corte – determinato dall’indebolimento della capacità operativa per il perseguimento dei fini d’istituto del distaccamento della polizia stradale a causa dell’assenza dei due convenuti”.

Nel caso in esame, dunque, verificata l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (rapporto di servizio, elemento psicologico, nesso di causalità, danno erariale),

il Collegio ha provveduto alla quantificazione del danno: “L’attività che le organizzazioni, pubbliche e private, svolgono per la difesa e per
la valorizzazione della propria immagine è quella cosiddetta di pubbliche relazioni. Tale attività, necessaria, nel caso di danno all’immagine, per il ripristino dell’onorabilità intaccata, ha un costo che deve essere risarcito a favore del soggetto leso”.

Sulla scorta dell’anzidetto criterio di commisurazione del danno all’immagine al costo dell’attività di pubbliche relazioni, necessaria per la restaurazione dell’immagine stessa, la Sezione (articolo 1226 del codice civile) ebbe a determinare in 5mila euro l’entità del relativo risarcimento; mentre, per quanto concerne il danno da disservizio, la misura addebitabile venne determinata in 30mila euro.

Claudio de Luca

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