Mercato delle automobili e residenze fittizie

La truffa lun 24 febbraio 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
I Carabinieri in Molise ©TermoliOnLine
I Carabinieri in Molise ©TermoliOnLine

MOLISE. I Carabinieri denunciano i fatti al riguardo riscontrati in terra di Molise. Persone fisiche e persone giuridiche fissano falsamente le residenze nei Comuni della 20esima regione, magari presso un appartamento disabitato mentre, in realtà, dimorano (od operano) abitualmente nell’hinterland napoletano (od altrove), raggranellando indebiti risparmi di spesa sulle polizze assicurative (e non solo). A questo punto il lettore si chiederà: ma se hanno potuto farlo, ciò non è stato perché il Comune ha regolarizzato una dichiarazione fittizia? Come mai, allora, l'Ente non viene chiamato in causa? E viene ancora da chiedersi: trattandosi di presunta frode a carico di Compagnie assicurative, non si dovrebbe procedere a denuncia di parte? Cerchiamo di approfondire.

Il fatto delle false residenze non è nuovo. In realtà è da pensare che i Carabinieri procedano a fare accertamenti per poi inoltrare segnalazione all'Autorità giudiziaria. Ma, per quanto riguarda la mancanza di querela, o comunque di denunce, da parte delle Compagnie di assicurazioni, il Codice di procedura penale prescrive (art. 346) che - in mancanza di una condizione di procedibilità che può sempre sopravvenire – la polizia giudiziaria può compiere atti di indagine preliminari necessari ad assicurare le fonti di prova. Ragion per cui il fatto che l’Arma istruisca procedimenti o comunque informative per l'Autorità giudiziaria con riferimento al fenomeno della residenza fittizia.

Ciò posto, in materia fa testo l’art. 640 C.p. (truffa):”Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 a 1.549 euro: se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso suindicato o un’altra circostanza aggravante”.

Si tratta della principale figura di delitto contro il patrimonio compiuto mediante la frode. La norma, infatti, tutela la libertà del consenso intesa come autonoma determinazione alla violazione negoziale.

In relazione alle condotte rilevanti, l’artificio consiste nel far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti, in tal modo agendo sulla realtà esterna, mentre il raggiro agisce sulla psiche del soggetto, e consiste in un discorso o ragionamento da parte del truffatore che è volto a creare un falso convincimento nella “vittima”.

Il danno e il profitto debbono scaturire da un atto di disposizione patrimoniale positivo o negativo, che può avere ad oggetto beni mobili od immobili. Il profitto può consistere nell’acquisizione di qualsiasi utilità patrimoniale e no, purché ricorra il requisito dell’ingiustizia, cioè l’assenza di una qualunque tutela giuridica rispetto allo stesso.

La dottrina prevalente propende per una interpretazione estensiva della norma, comprensiva di qualsiasi simulazione o dissimulazione o subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore, anche se si tratta di silenzio o reticenza, se costituiscono violazione di uno specifico obbligo giuridico di comunicazione. Secondo la giurisprudenza non integra il reato l'astratta idoneità dei mezzi utilizzati, bensì solo la loro concreta idoneità ad indurre in errore la vittima, da valutarsi tenendo conto della particolare situazione di fatto, delle modalità di esecuzione del reato e della situazione psichica ed intellettuale della vittima. Naturalmente l'errore deve portare al profitto dell'agente e al danno dell'offeso che devono essere
strettamente legati tra loro. Mentre il danno deve avere necessariamente carattere patrimoniale.

Claudio de Luca

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