Vigili, qualifica di pubblica sicurezza e associazioni intercomunali: il parere delle Prefetture

lun 09 marzo 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
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Vigili urbani ©Web
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Vigili, qualifica di pubblica sicurezza e associazioni intercomunali: il parere delle Prefetture.

La qualifica prefettizia di agente di pubblica sicurezza (che condiziona la legittimità del porto dell’arma d’ordinanza da parte degli agenti di Polizia municipale) vale per l’intero territorio in cui l’operatore presta servizio. Pertanto, nel caso di associazione intercomunale per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, l’ambito geografico di riferimento sarà quello corrispondente alla nuova struttura organizzativa.

A porlo in evidenza è stata, per prima, la Prefettura di Bergamo con la circolare n. 217 datata 5 ottobre 2005. Alcuni sindaci avevano richiesto chiarimenti in materia di armamento e di competenza territoriale dei servizi di polizia locale. A parere dell’Ufficio territoriale del Governo, la questione rimane compiutamente disciplinata dalla legge n. 65 del 1986 e dal decreto ministeriale n. 145 del 1987.

In particolare, l’art. 5 della legge-quadro prevede che il prefetto possa conferire agli agenti la qualifica di agente di pubblica sicurezza su specifica richiesta del sindaco. Detta qualifica, precisò la Prefettura, viene ovviamente conferita limitatamente al territorio in cui l’operatore presta servizio; territorio che, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia locale a mezzo di consorzio o di Unione, coincide con il territorio di questi ultimi.

A questa qualifica corrisponde, previa conforme determinazione del Consiglio comunale, l’abilitazione a portare l’arma senza licenza. Per quanto riguarda i servizi fuori territorio – prosegue l’Ufficio territoriale del Governo – il decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, nel disciplinare l’armamento degli appartenenti alla Polizia locale cui sia stata conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, chiarisce ulteriormente “che i servizi espletati fuori dell’ambito territoriale per soccorso, o in supporto, sono effettuati – di norma – senza armi.

Tuttavia, nell’ambito degli accordi tra amministrazioni (ai sensi dell’art. 4 della legge n. 65 del 1986), il sindaco del comune, nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, in ragione della natura di quest’ultimo, può richiedere che il personale di supporto sia nel possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e munito dell’arma di ordinanza”.

Sarà il sindaco del comune ove presta servizio l’agente di pubblica sicurezza a fornire al prefetto ed al sindaco del luogo ove il servizio armato sarà prestato la comunicazione prevista dall’art. 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 145 del 1987, il cui secondo comma precisa che –
nella ipotesi di servizi di supporto non occasionali – i piani o gli accordi tra amministrazioni disciplinano contingenti, casi e modalità di
armamento, osservando le previsioni regolamentari e l’obbligo di comunicazione al prefetto (articoli 2 e 3 del citato d. m.).

Claudio de Luca

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