Non sempre il pedone ha ragione

lun 27 aprile 2020
Veicoli al crocevia di La Redazione
3min
Strisce pedonali ©Termolionline.it
Strisce pedonali ©Termolionline.it

In genere il pedone è considerato il soggetto più debole della circolazione; perciò il legislatore ne tutela la figura nonostante il suo ruolo, attivo ed efficiente, rivestito nella dinamica dei sinistri. Ogni anno, si registrano 7-8 decessi ogni 100 investimenti, ma gli èsiti di una ricerca hanno rivelato che, nel 37% dei casi, sia proprio l’imprudenza dei pedoni a costituire la causa dell’investimento.

Insomma la colpa di chi cammina a piedi è risultata preponderante il più delle volte, come nel caso in cui, concorrendo fattori diversi (l’età, l’ubriachezza …), il malcapitato abbia attraversato la strada in maniera irregolare oppure sia sbucato improvvisamente dalla parte posteriore di un veicolo in sosta o abbia camminato nel buio, al centro della carreggiata. La settimana scorsa abbiamo letto di una sentenza della Corte di Cassazione favorevole – a certe condizioni – all’incedere pedonale. Oggi se ne dà conto di un’altra. Per la Corte d'Appello "la possibilità di fare affidamento sull'altrui diligenza viene meno quando l'agente è gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività.

Con la sentenza n. 25027/2019 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato dalle parti civili avverso la pronuncia di un Giudice d'Appello che aveva negato la responsabilità del conducente nel sinistro in cui era rimasta vittima una sua congiunta. La condotta imprudente e imprevedibile del pedone era infatti l'unica causa del sinistro, nella considerazione che la stessa aveva attraversato, di notte, una strada a scorrimento veloce in un luogo in cui l'attraversamento pedonale era vietato. Il Giudice di 1° grado aveva rigettato la domanda (avanzata in proprio e nella qualità di eredi della defunta delle parti civili) avverso il conducente e la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della morte della congiunta. Per il Tribunale la condotta anomala ed imprevedibile del pedone superava la presunzione di responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 Cc. che si è trovato nella oggettiva impossibilità di avvistare la donna e di osservarne tempestivamente i movimenti.

La Corte d'Appello aveva rigettato l'appello delle parti civili soccombenti, ribadendo che nessuna responsabilità poteva essere ascritta al conducente del veicolo, in quanto la condotta anomala del pedone era stata l'unica causa dell'evento. Nel corso del giudizio di 1°grado (come pure in sede penale) era emerso che non era stato dimostrato in alcun modo che il conducente fosse disattento mentre si trovava alla guida. La causa del sinistro era, quindi, da ricondurre solo al comportamento anomalo, imprevedibile ed imprudente della pedone, che aveva attraversato "una strada a scorrimento veloce in ora notturna laddove era vietato l'attraversamento pedonale, senza usare la massima prudenza e senza dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva. Nello specifico la delimitazione delle due carreggiate della strada a scorrimento veloce, realizzata attraverso uno spartitraffico con siepe anabbagliante, indicava inequivocabilmente l'invalicabilità di tale barriera da parte dei pedoni. "Il pedone, invece, com’era emerso dalle testimonianze, appena scesa da un pulmino, volendo spostarsi sull'altra parte della strada, ormai arrivata allo spartitraffico si era fermata, voltandosi indietro, e proprio in quell'istante era stata investita.

Il Ctu aveva rilevato che la velocità del conducente, pure se di poco superiore a quella consentita, non aveva causato lo scontro. Or bene, c’è un principio giuridico secondo cui, "in materia di responsabilità civile da sinistri, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”.

Claudio de Luca

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