Polizia locale, rilascio della patente di servizio: quanti Comuni hanno provveduto?
TERMOLI. Per ‘proteggere’ la propria patente privata, ai sensi del d.m. n. 246/2004, il Prefetto rilascia una patente di servizio (al personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale) su richiesta del responsabile del Corpo o del Servizio di polizia locale. Conseguentemente i Comuni e le Province, d'intesa con l'Ufficio competente della Prefettura, provvedono all'istruttoria ed alla compilazione del permesso di servizio, e conservano agli atti: 1) copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell'art.116 Cds; 2) i verbali delle prove di idoneità; 3) la dichiarazione di
appartenenza al Corpo o Servizio interessato. Il Prefetto può richiedere in ogni momento gli atti ed i documenti conservati dai Comandi o dagli Uffici di Polizia locale.
L'esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una Commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta da un funzionario della carriera prefettizia. E’ composta da quattro membri di cui uno appartenente alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato, uno dipendente dall'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente ad un ufficio di Polizia municipale designato dal Sindaco ed uno appartenente ad un Ufficio di Polizia provinciale segnalato dal Presidente della
provincia. Le funzioni di Segretario sono assunte da un dipendente del Comune capoluogo di provincia. Gli òneri sono a carico dell'ente locale
territoriale che richiede i titoli per il personale in possesso di tutte le qualità previste dall'art. 5 della legge n. 65/1986. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validità della patente di guida (art. 126 Cds) ed è aggiornata, in caso di variazione di categoria rilasciata ai sensi dell'art. 116; in tal caso non è richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame. I Comuni e le Province informano il Prefetto dell'avvenuto rinnovo ed aggiornamento della patente di servizio rilasciata ai propri dipendenti.
I titoli di servizio rilasciati prima della data di entrata in vigore del d.m. n. 577/1994 erano validi anche per la guida dei veicoli adibiti all'espletamento dei servizi di polizia stradale. Al personale che svolgeva funzioni di polizia stradale che, alla data di entrata in vigore del decreto, non era in possesso della patente di servizio rilasciata secondo le norme richiamate al c. 1 (e che, nei tre anni precedenti, era stato adibito, in modo continuativo, all'espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida dei veicoli dell'Amministrazione di appartenenza), la patente di servizio veniva rilasciata d'ufficio sulla base della patente posseduta, senza necessità di frequentare corse ed esami. L'attività svolta dal dipendente nei tre anni precedenti era documentata da una dichiarazione del responsabile dell'Ufficio presso cui aveva prestato il servizio da valutare.
Claudio de Luca