Photored senza foto e telelaser senza omologazione e taratura

lun 25 maggio 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Photored senza foto e telelaser senza omologazione e taratura ©https://www.laleggepertutti.it/
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L'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, ove mai sia avvenuto per il tramite di modalità di rilevamento a distanza funzionanti in modo automatico, non può essere ritenuto valido dal Giudice se non sia stata depositata agli atti la documentazione fotografica della violazione (Giudice di Pace di Firenze, sentenza n. 438/2020 sull'opposizione prodotta dal proprietario di un rimorchio). La vicenda trae origine da un verbale di contestazione elevato all'opponente per avere attraversato un incrocio nonostante il divieto imposto dalla lanterna semaforica rossa (art. 146, c. 3, Cds).

La violazione era stata accertata per il tramite di un apparecchio EnVesEVO MVD. Il magistrato onorario ha ricordato che l'accertamento delle infrazioni al Codice della strada può essere compiuto legittimamente attraverso mezzi di rilevamento a distanza, come avviene d’abitudine per
l'accertamento delle infrazioni semaforiche mediante dispositivi debitamente omologati, come quello sopra citato. Ma, per essere ritenuto valido, l’accertamento richiede, nei soli casi in cui gli strumenti siano "privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni" (ovvero funzionanti in modo completamente automatico), la documentazione fotografica dell'infrazione (cfr. Cass. Civ. n. 2952/1998, n. 16713/2003, n. 5891/2004, n. 1889/2008, n. 14097/2008).

Di conseguenza, il mancato deposito, da parte della P.a. convenuta nel giudizio di opposizione senza documentazione fotografica, comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato della stessa P.a., con il conseguente accoglimento dell'opposizione (Trib. Torino n. 34845/2004, Trib. Napoli 1144/2016). Nel caso di specie, la Prefettura non aveva provveduto ad allegare nel proprio fascicolo il fotogramma relativo all'infrazione scattato dal dispositivo posto a presidio dell'area di intersezione, e
la circostanza ha determinato l'accoglimento dell'opposizione. Oltre all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, la Prefettura è stata
condannata anche a rifondere le spese di lite. Il generico riferimento alla revisione di un apparecchio elettronico di rilevazione, contenuto in un verbale con cui era stato contestato al conducente di aver sforato i limiti di velocità, è insufficiente perché carente di cenni certi alle operazioni di omologazione e di taratura volte a verificare che il singolo dispositivo possa fornire indicazioni attendibili e utilizzabili nelle condizioni di
normale impiego successivamente alla verifica di taratura.

L'opponente aveva convenuto in giudizio la Provincia di Alessandria per l'annullamento di un verbale di accertamento di violazione (art.
142, c. 9, Cds). L'opposizione, basata sostanzialmente sulla carenza di omologazione dell'apparecchiatura "telelaser mod. eltraff ultralyte" è stata ritenuta fondata e, per conseguenza, meritevole di accoglimento. A seguito dell'espletata istruttoria e dell'esame di tutti i documenti agli atti, era emerso che - nel verbale di accertamento in oggetto - mancava l'indicazione dell'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie, nonché l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche, cosi come previsto dalla Circolare ministeriale N. 300/A/6045/2017. Nella sostanza, nel verbale opposto, c’era un generico riferimento ad una revisione, senza alcun cenno circa le essenziali operazioni di omologazione e taratura finalizzate a valutare la capacità del singolo dispositivo di fornire indicazioni attendibili e utilizzabili nelle condizioni di normale impiego successivamente alla verifica di taratura. Non essendovi nel
verbale di contestazione alcuna traccia di tali attività (ulteriori rispetto a quelle di manutenzione e/o revisione previste dal manuale d'uso), l'iter procedurale sanzionatorio in questione è stato ritenuto illegittimo e, pertanto, il verbale opposto è stato annullato.

Claudio de
Luca

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